
La Corte fornisce in via generale, alcune indicazioni in merito ai presupposti di erogazione degli incentivi tecnici, ripercorrendo il quadro giurisprudenziale richiamato nella richiesta di parere dell’Ente locale. L’art. 45, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) prevede che l’incentivo per le funzioni tecniche sia corrisposto “dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo”. La norma si pone in continuità con il previgente comma 3, quarto periodo, dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale disponeva che “la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”. La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente pronunciata sulla portata di tali disposizioni, fornendo indicazioni sulle modalità di erogazione e liquidazione degli incentivi in parola (Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 53/2023/PAR, la Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna n. 43/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 120/2025/PAR). In primo luogo, è stato evidenziato che, analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, l’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 intesta alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) il compito di adottare “secondo i rispettivi ordinamenti” criteri generali per il riparto degli incentivi e per la “corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo ”; ne discende, dunque, per gli enti l’opportunità di individuare anche le modalità attraverso le quali procedere alla previa verifica dell’effettivo svolgimento delle prestazioni incentivate. In secondo luogo, la Sezione ha declinato “in termini concreti” i principi sopra esposti, evidenziando che “la materiale erogazione”, presupponendo la verifica del corretto svolgimento dell’attività incentivata, potrà, dunque, “avvenire solo al verificarsi del presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione” (cfr. deliberazione n. 5/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia). È stato, infine, chiarito che, nel rispetto del quadro sopra delineato, la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi in parola rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato.