In sede di prima costituzione, il consorzio può dotarsi del personale amministrativo indispensabile, anche mediante nuove assunzioni – Corte dei Conti Veneto delibera 136/2025

In sede di prima costituzione, il consorzio può dotarsi del personale amministrativo indispensabile, anche mediante nuove assunzioni - Corte dei Conti Veneto delibera 136/2025

Comune di San Bonifacio (VR) – Delibera in cui la Sezione regionale di controllo per il Veneto, rende il parere in esame, così concludendo: 1. le assunzioni di assistenti sociali per il raggiungimento dei LEPS possono essere effettuate dal consorzio ATS senza ridurre la capacità assunzionale dei comuni aderenti, in quanto sostenute da finanziamenti statali specifici e classificate come assunzioni etero-finanziate in deroga ai limiti di spesa; 2. in sede di prima costituzione, il consorzio ATS può dotarsi del personale amministrativo indispensabile, anche mediante nuove assunzioni, senza che tutto il personale debba provenire in trasferimento dai comuni aderenti, nel rispetto dei principi generali di sostenibilità finanziaria e nei limiti della propria capacità assunzionale ordinaria.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/136/2025/PAR

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La nuova istituzione della dirigenza deve rispettare il limite del salario accessorio dell’anno 2016 – Corte dei Conti Veneto delibera 24/2025

La nuova istituzione della dirigenza deve rispettare il limite del salario accessorio dell'anno 2016 - Corte dei Conti Veneto delibera 24/2025

Comune di Spinea (VE) – Richiesta di parere presentato ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente i limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017 e dall’art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006, in materia di spese di personale, nel caso di istituzione, per la prima volta, delle posizioni dirigenziali, considerata l’assenza di valori pregressi cui fare riferimento e nel rispetto degli altri vincoli di spesa del personale. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara ammissibile la richiesta di parere del Comune di Spinea (VE) e si pronuncia nel merito.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/24/2024/PAR

Incentivi delle funzioni tecniche – Corte dei Conti Veneto delibera 297/2024

Incentivi delle funzioni tecniche - Corte dei Conti Veneto delibera 297/2024

La Corte riscontra i seguenti quesiti di un Comune del Veneto “nel caso in cui l’Ente non ha esperito una procedura di gara ma ha aderito direttamente ad una delle convenzione di CONSIP, sia corretto considerare come base di gara, sulla quale calcolare gli incentivi alle funzioni tecniche […], l’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto oppure se, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, l’importo da prendere in considerazione, quale base della procedura di affidamento, sia quello dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara CONSIP” e in riferimento alle medesime fattispecie di adesione a convenzione CONSIP, il Comune chiede “se il regolamento dell’Ente può destinare una quota di incentivazione – in misura ragionevolmente contenuta – alla fase di affidamento in relazione all’attività amministrativa di competenza della stazione appaltante (predisposizione ordinativo di adesione) piuttosto che radicalmente destinarla a economia”. La Corte al riguardo ritiene corretto il calcolo dell’incentivo sulla base “dell’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto” e non già “l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip” (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti), e “quanto alle funzioni incentivabili” sottolinea che, “l’art. 113, co. 2, del Codice dei contratti pubblici contiene un elenco tassativo La tassatività dell’elencazione si deduce dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” che lo precede, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma al principio di onnicomprensività della retribuzione, che ne implica la non estensibilità in via analogica”.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15167-sezione-regionale-di-controllo-per-il-veneto-deliberazione-2972024par-impiego-pubblico–funzioni-locali–incentivi-delle-funzioni-tecniche-.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni