Perdita di chance – Procedura concorsuale illegittima – Corte di Cassazione sentenza n. 26856/2024

Perdita di chance – Procedura concorsuale illegittima - Corte di Cassazione sentenza n. 26856/2024

Il costante orientamento della Corte conferma che l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di “chance”, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno (Cass. Sez. L – Sentenza n. 11165 del 09/05/2018; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 37002 del 16/12/2022).

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Retribuzione dirigenziale – Contratto a tempo determinato e indeterminato – Corte di Cassazione sentenza n. 27508/2024

Retribuzione dirigenziale – Contratto a tempo determinato e indeterminato - Corte di Cassazione sentenza n. 27508/2024

In adesione al percorso argomentativo di cui alla Cass. n. 22161 del 2023, “l’art. 18 della legge reg. n. 43/2001, dopo aver rimesso alla Regione la facoltà di provvedere, seppure entri limiti prefissati, alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato, stabilisce, al comma 5, che “Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali”. L’esegesi della disposizione è condizionata dall’applicabilità alla fattispecie della direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo Quadro alla stessa allegato.

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Il segretario cui è stato conferito un incarico di reggenza/supplenza ha diritto a vedersi riconoscere le spese di trasferta per il raggiungimento della sede – ARAN AFL86

Il segretario cui è stato conferito un incarico di reggenza/supplenza ha diritto a vedersi riconoscere le spese di trasferta per il raggiungimento della sede - ARAN AFL86

Il nuovo CCNL dell’Area FL del 16.07.2024, all’art. 62 comma 4, prevede la possibilità di un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in favore dei soli segretari titolari di sede, cui sia conferito un incarico di reggenza o supplenza, per i casi in cui, non potendo assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni da remoto, debbano garantire la propria presenza presso l’ente presso il quale svolgono la reggenza. Il rimborso è a carico degli enti utilizzatori nei limiti delle disponibilità di bilancio. Si esclude, pertanto, che il rimborso delle spese di viaggio possa essere riconosciuto al segretario privo della titolarità di una sede.

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