
Il costante orientamento della Corte conferma che l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di “chance”, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno (Cass. Sez. L – Sentenza n. 11165 del 09/05/2018; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 37002 del 16/12/2022).

