Retribuzione dirigenziale – Contratto a tempo determinato e indeterminato – Corte di Cassazione sentenza n. 27508/2024

Retribuzione dirigenziale – Contratto a tempo determinato e indeterminato - Corte di Cassazione sentenza n. 27508/2024

In adesione al percorso argomentativo di cui alla Cass. n. 22161 del 2023, “l’art. 18 della legge reg. n. 43/2001, dopo aver rimesso alla Regione la facoltà di provvedere, seppure entri limiti prefissati, alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato, stabilisce, al comma 5, che “Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali”. L’esegesi della disposizione è condizionata dall’applicabilità alla fattispecie della direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo Quadro alla stessa allegato.

Al riguardo, la Corte ha ritenuto (Cass., Sez. L, n. 13066/2022) che il rapporto dirigenziale, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, perché lo stesso non può essere ricondotto a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dal comma 2. Dalla ritenuta applicabilità dell’Accordo quadro, discende che dell’art. 18, comma 5, della legge reg. n. 43/2001 deve essere data un’interpretazione che sia orientata al rispetto dei principi affermati dal giudice eurounitario sul tema della prevenzione degli abusi. In tale contesto, va altresì richiamato l’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta il trattamento economico in atto “per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. Lavoratori “comparabili” sono “quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva”, e ciò vale a dire che i dirigenti, di ruolo o non di ruolo, devono intendersi di per sé comparabili, alla stregua dell’espressa disciplina di cui alla legge reg. n. 43/2001, nonché degli elementi comuni della qualifica, a meno che dall’esame di tali mansioni in concreto svolte non emergano “ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento” (Corte di Giustizia UE 8 settembre 2011, in causa C-177/10). Per essere legittima, la diversità di trattamento deve essere, infatti, “giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/15217-sezione-lavoro-ordinanza-275082024-impiego-pubblico–funzioni-locali–retribuzione-dirigenziale–contratto-a-tempo-determinato-e-indeterminato.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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