Stabilizzazione personale in servizio a tempo determinato – Corte di Cassazione ordinanza 25237/2024

Stabilizzazione personale in servizio a tempo determinato - Corte di Cassazione ordinanza 25237/2024

La Corte parte dal presupposto che, nel pubblico impiego, le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell’accesso mediante concorso, di cui all’art. 97 Cost., e che, pertanto, non solo non possono essere applicate in via analogica a casi non espressamente contemplati (Cass. n. 21200/2020), ma devono anche essere interpretate in senso strettamente coerente con la ratio che legittima la deroga al principio costituzionale. In proposito, questa Corte ha statuito che “Il presupposto della procedura delineata dal legislatore è, con ogni evidenza, quello dell’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” e che “ritenere, al contrario, che la partecipazione alla procedura di stabilizzazione possa essere estesa a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione entrerebbe in contraddizione con la ratio della norma, alterandone il carattere speciale di reclutamento ristretto alla platea dei dipendenti in servizio “precari”, in quanto titolari di contratti a tempo determinato”. Infatti, “Il concetto stesso di stabilizzazione trova… logico ed immanente fondamento anzitutto nella esistenza in atto di un rapporto precario da stabilizzare” ed è “proprio l’eliminazione del precariato che costituisce, in presenza di determinate condizioni preordinate a verificarne la coincidenza con le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, apprezzabile interesse pubblico idoneo a giustificare l’eccezione alla regola della concorsualità, in misura compatibile con i principi costituzionali” (Cass. n. 6310/2021”.

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Categoria, qualifica, mansioni e mansioni superiori – Corte di Cassazione Ordinanza 25772/2024

Categoria, qualifica, mansioni e mansioni superiori - Corte di Cassazione Ordinanza 25772/2024

Al fine di verificare l’effettivo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità.

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Trattamento economico – Contrattazione collettiva – Corte di Cassazione ordinanza 27605/2024

Trattamento economico – Contrattazione collettiva - Corte di Cassazione ordinanza 27605/2024

Non è ravvisabile, in capo al lavoratore cui sia stato illegittimamente applicato un trattamento individuale (anche migliorativo) diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva, una posizione giuridica soggettiva tutelabile in virtù dell’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento (illegittimo) di individuazione di un errato regime degli emolumenti: il trattamento economico trova il suo necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive.
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