
La Corte parte dal presupposto che, nel pubblico impiego, le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell’accesso mediante concorso, di cui all’art. 97 Cost., e che, pertanto, non solo non possono essere applicate in via analogica a casi non espressamente contemplati (Cass. n. 21200/2020), ma devono anche essere interpretate in senso strettamente coerente con la ratio che legittima la deroga al principio costituzionale. In proposito, questa Corte ha statuito che “Il presupposto della procedura delineata dal legislatore è, con ogni evidenza, quello dell’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” e che “ritenere, al contrario, che la partecipazione alla procedura di stabilizzazione possa essere estesa a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione entrerebbe in contraddizione con la ratio della norma, alterandone il carattere speciale di reclutamento ristretto alla platea dei dipendenti in servizio “precari”, in quanto titolari di contratti a tempo determinato”. Infatti, “Il concetto stesso di stabilizzazione trova… logico ed immanente fondamento anzitutto nella esistenza in atto di un rapporto precario da stabilizzare” ed è “proprio l’eliminazione del precariato che costituisce, in presenza di determinate condizioni preordinate a verificarne la coincidenza con le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, apprezzabile interesse pubblico idoneo a giustificare l’eccezione alla regola della concorsualità, in misura compatibile con i principi costituzionali” (Cass. n. 6310/2021”.

