Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica. Deroga alla durata massima di trentasei mesi – Corte di Cassazione ordinanza 12837/2024

Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica. Deroga alla durata massima di trentasei mesi - Corte di Cassazione ordinanza 12837/2024

Nell’ordinamento degli enti locali, gli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, conferiti, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi dell’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, sono di tipo subordinato, perché comportano l’inserimento dei soggetti incaricati, adibiti a compiti istituzionali, nell’organizzazione dell’ente, con applicazione della relativa contrattazione collettiva; trattasi di rapporti peculiari, per i quali è consentita, per espressa previsione del legislatore, deroga alla durata massima di trentasei mesi dei contratti a termine, che non si pone in contrasto con il diritto unionale, stante la temporaneità delle esigenze sottese al ricorso all’istituto e la previsione, comunque, di un limite temporale, benché correlato alla durata del mandato elettorale.

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Stabilizzazione personale in servizio a tempo determinato – Corte di Cassazione ordinanza 25237/2024

Stabilizzazione personale in servizio a tempo determinato - Corte di Cassazione ordinanza 25237/2024

Nel pubblico impiego le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell’accesso mediante concorso, di cui all’art. 97 Cost.; dette norme non possono essere applicate in via analogica a casi non espressamente contemplati e vanno anzi interpretate in senso strettamente coerente con la ratio che legittima la deroga al principio costituzionale.

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L’art. 39 comma 3 del CCNL 16.07.2024 prevede la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili di cui all’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 di una misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Tale incremento, che decorre dall’anno 2022, può essere inserito nella costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2024 – ARAN AFL91

L’art. 39 comma 3 del CCNL 16.07.2024 prevede la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili di cui all’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 di una misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Tale incremento, che decorre dall'anno 2022, può essere inserito nella costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2024 - ARAN AFL91

La clausola consente all’ente di stanziare dette risorse a decorrere dal 1/01/2022 e, quindi, anche per le annualità pregresse 2022 e 2023.

Qualora l’ente decida di stanziare anche per gli anni pregressi, potrà utilizzare le relative risorse una tantum nell’anno corrente, destinandole a retribuzione di risultato.

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