Con l’abrogazione dell’art. 107, comma 3, del CCNL 17.12.2020, non è più prevista la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate nel caso di galleggiamento – ARAN AFL80

Con l’abrogazione dell’art. 107, comma 3, del CCNL 17.12.2020, non è più prevista la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate nel caso di galleggiamento - ARAN AFL80

No. L’art. 60, comma 8, del nuovo CCNL 16.07.2024 ha disapplicato, a far data dal 31.12.2021, la norma del CCNL 17.12.2020 contenuta all’art. 107, comma 3, che prevedeva la decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento, fino a € 3.008,00 per i segretari di fascia A e B e € 1.964,00 per i segretari di fascia C. Pertanto, il segretario titolare di segreteria convenzionata al quale è stato riconosciuto l’allineamento stipendiale (cd. galleggiamento) ha diritto a percepire gli arretrati su tale voce dalla medesima data (1/1/2022) e, a regime, non dovrà essere più applicata alcuna decurtazione.

Si evidenzia che le risorse necessarie per dare attuazione a questa disposizione non rilevano ai fini del tetto di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 per espressa previsione.

Link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7842-area-funzioni-locali-segretari-comunali-e-provinciali/15097-afl80.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

L’istituto contrattuale del cd. “galleggiamento”, ex art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001 è ancora applicabile – ARAN AFL79

L’istituto contrattuale del cd. “galleggiamento”, ex art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001 è ancora applicabile - ARAN AFL79

Sì. L’art. 60 del CCNL 16.07.2024 dell’area FL, al comma 5, conferma l’applicabilità del cd. “galleggiamento”, prevedendo espressamente che “Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione”.

In proposito, si osserva che gli Enti devono “assicurare” l’applicazione di tale istituto nel rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 nel suo complesso.

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