
La clausola consente all’ente di stanziare dette risorse a decorrere dal 1/01/2022 e, quindi, anche per le annualità pregresse 2022 e 2023.
Qualora l’ente decida di stanziare anche per gli anni pregressi, potrà utilizzare le relative risorse una tantum nell’anno corrente, destinandole a retribuzione di risultato.