Incentivi Funzioni Tecniche di cui all’art. 45 del dlgs del 31 marzo 2023 a personale società in house – Corte dei Conti Sardegna delibera 72/2024

Incentivi Funzioni Tecniche di cui all’art. 45 del dlgs del 31 marzo 2023 a personale società in house - Corte dei Conti Sardegna delibera 72/2024

L’Amministratore straordinario di un ente locale ha rivolto alla Corte un’istanza per il rilascio di un parere in merito “alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Dlgs 36 del 31 marzo 2023 a personale di una propria società in house”. La ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici è da individuarsi nella specifica finalità di valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico (Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG, SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2021/QMIG). Tale finalità è stata confermata dall’evoluzione normativa dell’istituto, che ha spostato l’ambito applicativo dell’incentivo dalla progettazione alla programmazione e realizzazione degli investimenti, ed ha integrato l’obiettivo premiale nel percorso di razionalizzazione della spesa, da realizzare innanzitutto evitando l’aggravio di oneri dovuto al mancato rispetto di tempi e costi secondo quanto programmato e/o all’esecuzione non conforme agli standard qualitativi concordati. Fatta questa necessaria premessa, va ricordato che l’art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP), al comma 1, stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge e che l’affidamento stesso avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. La giurisprudenza ha dunque precisato che la società in house costituisce una longa manus dell’Amministrazione, non sussistendo un vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l’amministrazione pubblica. Da quanto sopra deriva l’applicabilità alle stesse società in house della disciplina in tema di funzioni tecniche prevista dall’art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): in altri termini, la disciplina in materia di funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni. 

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Incarichi retribuiti per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia – Corte di Conti Lombardia delibera 172/2024

Incarichi retribuiti per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia - Corte di Conti Lombardia delibera 172/2024

La Corte riscontra un parere “sulla sussistenza del divieto sancito dall’articolo 25 della legge 724/1994 per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia per incarichi retribuiti affidati dall’amministrazione di provenienza o dalle amministrazioni con cui gli stessi abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei 5 anni precedenti a quelli di cessazione”. Nella richiesta del Comune istante si possono enucleare due distinti quesiti: a) se sia rilevante la forma di collocamento in quiescenza (se pensione anticipata di anzianità, richiamata dall’art. 25 della L. 724/1994, o pensione di vecchiaia); b) come debba essere qualificata l’attività di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto (ovvero, se consulenza o collaborazione) al fine di stabilire se rientri o meno tra gli incarichi vietati. La Sezione di controllo osserva che per l’esatta qualificazione dell’attività oggetto del quesito occorre valutare con attenzione l’oggetto dell’incarico anche per evitare interpretazioni antielusive delle norme vigenti. Solo se l’attività da svolgere è di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto ed è limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo (poche settimane), l’attività può essere qualificata di mera assistenza e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti della normativa. Ove, invece, essa consista in un supporto qualificato per adiuvare o formare il neoassunto nello svolgimento di determinate materie (ad es. edilizia, appalti, discipline finanziarie) l’attività va qualificata come consulenza che rientra tra gli incarichi di collaborazione ad esperti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001. La Sezione nello specifico non può esimersi dal rilevare che l’attività di formazione del neoassunto non richiede, di norma, una “mera assistenza” ma, in presenza di attività complesse, un sostegno conoscitivo da parte di un esperto, maturato nella pregressa esperienza e conoscenza. 

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Incarichi dirigenziali temporanei ai sensi art. 109 del Dlgs 276/2000, art 52 del Dlgs 165/2001 e artt. 8 e ss. del CCNL per il personale dirigenziale – Corte di Cassazione ordinanza n. 20135/2024

Incarichi dirigenziali temporanei ai sensi art. 109 del Dlgs 276/2000, art 52 del Dlgs 165/2001 e artt. 8 e ss. del CCNL per il personale dirigenziale - Corte di Cassazione ordinanza n. 20135/2024

Questa Corte già in plurime pronunce (cfr. fra le tante Cass. n. 12106/2022, Cass. n. 19039/2022, Cass. n. 22579/2023), ha affermato che, ai sensi degli artt. 109, comma 2, e 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le relative funzioni possono essere conferite a dipendenti con qualifica non dirigenziale, a cui vanno riconosciute, secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva per il personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali, in aggiunta al trattamento fondamentale previsto per la qualifica di inquadramento, una retribuzione di posizione, graduata in relazione alla natura dell’ incarico attribuito, e una retribuzione di risultato, quantificata in misura percentuale rispetto a quella di posizione, e corrisposta all’esito della valutazione positiva annuale, senza che trovi applicazione l’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (cui conseguirebbe il riconoscimento del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio previsto per il personale con qualifica dirigenziale dai CCNL per il personale dirigenziale dell’area II), sia perché le funzioni direttive svolte non possono essere ritenute estranee al profilo di inquadramento, sia perché le maggiori responsabilità assunta vengono retribuite in virtù delle previsioni della contrattazione collettiva. Il principio enunciato dalle citate pronunce è stato affermato in continuità, con quello, più generale e risalente nel tempo, secondo cui un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale solo in presenza di un’espressa qualificazione in tal senso contenuta negli atti di macro-organizzazione adottati dall’amministrazione pubblica, perché in tutte le versioni succedutesi nel tempo, il D.Lgs. n. 29/1993, prima, e successivamente il D.Lgs. n. 165/2001 hanno riservato alle amministrazioni il potere di definire le linee fondamentali degli uffici, di individuare quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, di determinare la dotazione organica; si è, pertanto, affermato, sia con riferimento all’organizzazione statale che in relazione agli enti pubblici non economici, anche territoriali, che ove manchi l’istituzione dell’ufficio dirigenziale il giudice non può sostituirsi all’amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l’attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell’ufficio che viene in rilievo (cfr. Cass. n. 33401/2019; Cass. 23874/2018; Cass. 350/2018; Cass. n. 10320/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). Con specifico riferimento agli enti territoriali minori è stato evidenziato che il D.Lgs. n. 165/2001, in relazione ai poteri organizzativi propri dei Comuni e delle Province, rinvia a l D.Lgs. n. 267/2000, non solo attraverso l’espresso richiamo contenuto nell’art. 70, comma 3, ma anche nel prevedere, all’art. 27, che le regioni a statuto ordinario e le altre pubbliche amministrazioni “nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità”. 

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