Piani Welfare Integrativo – Natura contributiva – Corte di Cassazione Sentenza 178/2024

Piani Welfare Integrativo – Natura contributiva - Corte di Cassazione Sentenza 178/2024

Il sindaco di un Comune lombardo, chiede, “in ordine all’assoggettamento al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per la concessione del welfare integrativo, se un Ente, che in passato non aveva stanziato risorse per welfare integrativo, possa riconoscere ai propri dipendenti benefici di natura assistenziale e sociale mediante la fornitura di voucher o, in alternativa, attraverso il rimborso delle spese sostenute dagli stessi, sulla base di un elenco di categorie di beni/servizi disciplinato dal contratto collettivo integrativo (ex art. 1, comma 15, legge n. 213/2023) quali, ad esempio, le utenze domestiche “del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”, finanziando tali interventi con risorse proprie oltre il limite del trattamento accessorio di cui al succitato art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, anche destinando al loro finanziamento le risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa e ritenendosi, per l’appunto, che la destinazione di tali somme sia volta alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale e non retributiva”. Come già affermato dalla stessa Sezione con deliberazione n. 174/2023/PAR “La nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Ad avviso del Collegio, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017”. Tuttavia, per la spesa per interventi di questa natura, la Corte evidenzia il permanere dei vincoli di contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come affermato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG. 

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Licenziamento – Giusta causa – Corte di Cassazione Ordinanza 23747/2024

Licenziamento – Giusta causa - Corte di Cassazione Ordinanza 23747/2024

La giusta causa di licenziamento per lo svolgimento di attività lavorativa durante lo stato di malattia deve essere valutata con riferimento alla concreta idoneità dell’attività a pregiudicare la guarigione del lavoratore. È necessario un giudizio “ex ante” sulla compatibilità dell’attività lavorativa con la natura della patologia riscontrata.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/15082-sezione-lavoro-ordinanza-237472024-principio–diritto-del-lavoro–licenziamento–giusta-causa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Incarico extraistituzionale – Autorizzazione – Corte di Cassazione Ordinanza 9801/2024

Incarico extraistituzionale – Autorizzazione - Corte di Cassazione Ordinanza 9801/2024

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, seppur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall’art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell’art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/15079-2024-09-25-12-54-47.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni