In tema di recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti pubblici, l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga all’art. 2033 c.c., pertanto la pubblica amministrazione può recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate.
La retribuzione di risultato, non correlata al solo svolgimento della funzione dirigenziale, presuppone l’instaurazione di una procedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del relativo grado di realizzazione, essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti, e riguardando l’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione (Cass. n. 14638/2016); la determinazione dell’indennità di risultato è dunque affidata alle procedure stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si è in particolare chiarito che, al pari della retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato non costituisce una voce automatica ma resta subordinata, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti, e da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione interessata (Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 20065/2016; Cass. n. 5679/2022 e Cass. n. 14672/2022). La disponibilità delle risorse viene pertanto definita a monte in sede di accordo sindacale all’esito delle valutazioni discrezionali e a tali criteri la P.A. è tenuta ad uniformarsi, senza che possa configurarsi alcun profilo di colpa. Né può configurarsi alcun vulnus nella riduzione l’entità della indennità di risultato a fronte dell’accertamento in sede sindacale dell’indisponibilità delle risorse, in quanto non sussistono diritti quesiti.
Controllo ex art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dall’art. 3, co. 1, sub e) del DL n. 174/2012, convertito nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012, e art. 33 del DL n. 91/2014, convertito nella legge n. 116 dell’11 agosto 2014. Analisi della relazione annuale del Sindaco del Comune di Verona (VR) sul sistema dei controlli interni effettuati nel 2021.
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