Retribuzione di risultato – Disponibilità risorse finanziarie – Corte di Cassazione ordinanza n. 19692/2024

Retribuzione di risultato – Disponibilità risorse finanziarie - Corte di Cassazione ordinanza n. 19692/2024

La retribuzione di risultato, non correlata al solo svolgimento della funzione dirigenziale, presuppone l’instaurazione di una procedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del relativo grado di realizzazione, essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti, e riguardando l’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione (Cass. n. 14638/2016); la determinazione dell’indennità di risultato è dunque affidata alle procedure stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si è in particolare chiarito che, al pari della retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato non costituisce una voce automatica ma resta subordinata, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti, e da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione interessata (Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 20065/2016; Cass. n. 5679/2022 e Cass. n. 14672/2022). La disponibilità delle risorse viene pertanto definita a monte in sede di accordo sindacale all’esito delle valutazioni discrezionali e a tali criteri la P.A. è tenuta ad uniformarsi, senza che possa configurarsi alcun profilo di colpa. Né può configurarsi alcun vulnus nella riduzione l’entità della indennità di risultato a fronte dell’accertamento in sede sindacale dell’indisponibilità delle risorse, in quanto non sussistono diritti quesiti.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/15059-2024-09-09-08-31-10.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Corretta interpretazione in ordine alla erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim – ARAN parere ASAN69a

Corretta interpretazione in ordine alla erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim - ARAN parere ASAN69a

Nel merito del primo quesito posto, si conferma che l’Aran, attraverso precedenti pareri forniti a singole Aziende del SSN, ha sempre espresso un univoco orientamento per la uniforme applicazione degli articoli 18 comma 8 previgenti in materia di incarichi ad interim nel senso di escludere l’erogazione dell’indennità mensile di sostituzione e di ritenere che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato ad interim potrebbe essere compensato nell’ambito della retribuzione di risultato, ovviamente nel rispetto delle procedure stabilite dal contratto integrativo aziendale della pertinente area di riferimento e tenendo presente che non sussiste alcun obbligo contrattuale in tal senso.

Con riferimento ai CCNL vigenti  2016-2018 per l’Area Sanità  e per la sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, oltre ad evidenziare che nel primo si dice “…potrà essere compensato..” e nel secondo si dice “…è compensato…” con una quota in più di retribuzione di risultato, si rammenta che l’ammontare di tale quota in più è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle  rispettive norme a Voi già note e che l’effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all’esito della valutazione del risultato conseguito dal dirigente nell’espletamento dell’incarico ad interim affidatogli.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-della-sanita/7750-area-della-sanita-retribuzione-di-risultato/13129-asan69a.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni