I compensi per le commissioni di concorso interne sono soggette ai limiti di spesa di persoanle, ma dubbi che siano soggette anche ai limiti del salario accessorio – Corte dei Conti Sardegna delibera 23/2025

I compensi per le commissioni di concorso interne sono soggette ai limiti di spesa di persoanle, ma dubbi che siano soggette anche ai limiti del salario accessorio - Corte dei Conti Sardegna delibera 23/2025

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Divieto assunzioni di personale nell’esercizio provvisorio del Bilancio – Corte dei conti Sardegna Deliberazione 31/2025/PAR

Divieto assunzioni di personale nell'esercizio provvisorio del Bilancio - Corte dei conti Sardegna Deliberazione 31/2025/PAR

Per la Corte “l’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, comporta l’applicazione alle ‘Regioni che vi abbiano ricorso’ della sanzione interdittiva di cui 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, il quale prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Tale regola non è derogata dall’articolo 151 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, il quale, in quanto norma eccezionale perché derogatoria del principio della programmazione del bilancio, ai sensi degli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, non è applicabile – in via di analogia legis o iuris – alle regioni, ma solo ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni”.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15510-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sardegna-deliberazione-312025par–divieto-assunzioni-di-personale–esercizio-provvisorio-del-bilancio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Incentivi Funzioni Tecniche di cui all’art. 45 del dlgs del 31 marzo 2023 a personale società in house – Corte dei Conti Sardegna delibera 72/2024

Incentivi Funzioni Tecniche di cui all’art. 45 del dlgs del 31 marzo 2023 a personale società in house - Corte dei Conti Sardegna delibera 72/2024

L’Amministratore straordinario di un ente locale ha rivolto alla Corte un’istanza per il rilascio di un parere in merito “alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Dlgs 36 del 31 marzo 2023 a personale di una propria società in house”. La ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici è da individuarsi nella specifica finalità di valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico (Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG, SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2021/QMIG). Tale finalità è stata confermata dall’evoluzione normativa dell’istituto, che ha spostato l’ambito applicativo dell’incentivo dalla progettazione alla programmazione e realizzazione degli investimenti, ed ha integrato l’obiettivo premiale nel percorso di razionalizzazione della spesa, da realizzare innanzitutto evitando l’aggravio di oneri dovuto al mancato rispetto di tempi e costi secondo quanto programmato e/o all’esecuzione non conforme agli standard qualitativi concordati. Fatta questa necessaria premessa, va ricordato che l’art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP), al comma 1, stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge e che l’affidamento stesso avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. La giurisprudenza ha dunque precisato che la società in house costituisce una longa manus dell’Amministrazione, non sussistendo un vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l’amministrazione pubblica. Da quanto sopra deriva l’applicabilità alle stesse società in house della disciplina in tema di funzioni tecniche prevista dall’art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): in altri termini, la disciplina in materia di funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni. 

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15064-2024-09-09-08-55-12.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni