Il costo del Segretario Comunale rientra nel limite di spesa di personale – Corte dei Conti Lombardia n.154/2022

Il costo del Segretario Comunale rientra nel limite di spesa di personale - Corte dei Conti Lombardia n.154/2022

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Cuvio (VA):- DICHIARA, con riferimento al primo quesito, che «la spesa di personale per assicurare il maggiore costo del servizio di segretario comunale deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della ln 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore». – DICHIARA inammissibile il secondo quesito formulato.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/154/2022/PAR

Corretta interpretazione in ordine alla erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim – ARAN parere ASAN69a

Corretta interpretazione in ordine alla erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim - ARAN parere ASAN69a

Nel merito del primo quesito posto, si conferma che l’Aran, attraverso precedenti pareri forniti a singole Aziende del SSN, ha sempre espresso un univoco orientamento per la uniforme applicazione degli articoli 18 comma 8 previgenti in materia di incarichi ad interim nel senso di escludere l’erogazione dell’indennità mensile di sostituzione e di ritenere che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato ad interim potrebbe essere compensato nell’ambito della retribuzione di risultato, ovviamente nel rispetto delle procedure stabilite dal contratto integrativo aziendale della pertinente area di riferimento e tenendo presente che non sussiste alcun obbligo contrattuale in tal senso.

Con riferimento ai CCNL vigenti  2016-2018 per l’Area Sanità  e per la sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, oltre ad evidenziare che nel primo si dice “…potrà essere compensato..” e nel secondo si dice “…è compensato…” con una quota in più di retribuzione di risultato, si rammenta che l’ammontare di tale quota in più è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle  rispettive norme a Voi già note e che l’effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all’esito della valutazione del risultato conseguito dal dirigente nell’espletamento dell’incarico ad interim affidatogli.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-della-sanita/7750-area-della-sanita-retribuzione-di-risultato/13129-asan69a.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Seminario ARAN del 26 ottobre 2022 per i professionisti HRM delle amministrazioni del comparto Funzioni Centrali (documenti e video)

Seminario ARAN del 26 ottobre 2022 per i professionisti HRM delle amministrazioni del comparto Funzioni Centrali (documenti e video)

On-line la registrazione e i materiali del seminario organizzato dall’ARAN per i professionisti HRM delle amministrazioni del comparto Funzioni Centrali “I sistemi di classificazione del personale dei nuovi CCNL: dalle mansioni alle competenze professionali ” del 26 ottobre u.s.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/comunicati/13192-seminario-aran-del-26-ottobre-2022-.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni