
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Cuvio (VA):- DICHIARA, con riferimento al primo quesito, che «la spesa di personale per assicurare il maggiore costo del servizio di segretario comunale deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della ln 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore». – DICHIARA inammissibile il secondo quesito formulato.
Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/154/2022/PAR