Ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Fermo restando che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, di seguito si riportano tutti i termini dei procedimenti amministrativi in capo al Dipartimento per la funzione pubblica interessati dalla disposizione.
Quella che risulta inspiegabile e crea un sicuro danno alle Amministrazioni è la sospensione per i termini della mobilità obbligatoria, procedura telematica e puramente formale, che blocca di fatto qualsiasi assunzione spostandole nel tempo per ulteriori 30 gg più i 45 gg previsti dalla procedura stessa, soprattutto in questa fase di difficoltà alla quale si somma peraltro lo straordinario turn over dovuto alla quota 100.
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