
Provincia di Vercelli – Il quesito relativo alle somme “Prelevate” dal Fondo risorse decentrate del personale delle categorie di cui all’art. 67 del CCNL 21.05.2018, vale a dire, se le stesse, finalizzate a remunerare specifiche attività di competenza regionale svolte dalla Polizia locale per turni, straordinari, oneri salario accessorio per il personale provinciale adibito alle funzioni fondamentali in materia di ambiente e rimborsate dalla Regione Piemonte, possano essere considerate “fonti di alimentazione” del Fondo medesimo, non appare ammissibile.Sotto il profilo oggettivo, infatti, il citato quesito è inammissibile in quanto volto all’interpretazione di una clausola del contratto collettivo nazionale.Per consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, l’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell’attività consultiva di questa Corte, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all’ARAN.In forza del principio di sussidiarietà nelle materie cd. delegate, nell’ambito delle quali le regioni non esercitano direttamente le funzioni amministrative ma, indirettamente, attraverso gli enti cui con legge tale potere è conferito, sussiste l’obbligo del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Cost. (cfr. ex multis Corte costituzionale n. 10/2016).Non consentire alle province di considerare come neutrale ai fini della determinazione del tetto di spesa di personale gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate incide sull’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti di area vasta sottraendo loro la capacità di acquisire risorse umane essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per cui le province conservano capacità assunzionale ex art 1 comma 421 della legge 190/2014.
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