LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE STANNO ALL’INTERNO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO – CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE N. 294/2016

Il secondo, il terzo e il quarto quesito che richiedono l’interpretazione dell’art. 4, comma 14 del CCNL 14 settembre 2000 sono oggettivamente inammissibili, Il primo quesito proposto attiene all’interpretazione dei limiti imposti dall’art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ed è strettamente connesso con il quarto quesito posto dal Comune istante. Con deliberazione n. 26/2014 la Sezione Autonomie ha enunciato il principio per cui le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. Con la medesima deliberazione è stata sottolineata la volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse. In questo senso rilevano tanto le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentando le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e l’idoneità ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo. Ne discende che nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate. Se, dunque, il legislatore ha inteso adoperare locuzioni quali “…l’ammontare complessivo delle risorse…” destinate al “…trattamento accessorio del personale” è perché ha voluto comprendere nel limite stabilito anche le eventuali entrate ulteriori rispetto a quelle presenti nei fondi delle risorse decentrate.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3355-15/11/2016-SRCLOM

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