E’ CONSENTITO SOLTANTO L’UTILIZZO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – CORTE DEI CONTI PUGLIA DELIBERA N. 30/2016

Comune di Lecce. In relazione ad attività lavorative comunque connesse ai fini istituzionali, unitariamente considerati, dell’amministrazione pubblica da cui l’impiegato dipende, anche in presenza di attività svolte oltre o fuori dall’ordinario orario di lavoro, il trattamento economico fissato in via esclusiva dalla contrattazione collettiva nazionale, in assenza di una specifica ed espressa deroga normativa, non può essere incrementato. In presenza di una maggiore prestazione lavorativa è consentita la corresponsione di un trattamento accessorio, finanziato dall’apposito fondo previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, secondo le modalità stabilite dalla medesima contrattazione.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=694-24/02/2016-SRCPUG

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