Richiesta di parere del Sindaco del Comune di Cercemaggiore per sapere se l’amministrazione sia tenuta, così come determinate con atto giuntale n.96/2014, al versamento o rimborso degli oneri previdenziali in favore dell’ex Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.267/2000, pur non avendo l’interessato provveduto a presentare preventivamente una dichiarazione di sospensione dell’attività lavorativa ma unicamente una autocertificazione ex post dalla quale si attesta la sospensione dell’attività di libero professionista nel periodo citato e quali controlli, in caso di risposta affermativa, è tenuto a porre in essere l’amministrazione prima di procedere all’erogazione delle somme La Sezione – ammessa la questione sotto il profilo soggettivo e oggettivo – a conferma del costante orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo (Corte conti, sez. reg. contr. Lombardia n.274 del 27 ottobre 2014, Veneto n.280 del 30 aprile 2014, Marche n.27 del 16 aprile 2014, Basilicata n.3 del 15 gennaio 2014 e Puglia, n.57 del 27 marzo 2013) e della propria deliberazione n.86/2015/PAR, ritiene che l’art.86, TUEL, segnatamente con riferimento all’obbligo di versamento degli oneri contributivi in favore degli amministratori locali lavoratori autonomi, abbia nei suoi commi unitarietà di ratio e identità di presupposti. Invero, è l’esclusività dell’incarico, espressamente prevista dalla fattispecie del primo comma (che subordina l’obbligo di versamento al collocamento – da parte dell’amministratore locale dipendente – in aspettativa non retribuita ex art.81 TUEL), a giustificare causalmente l’attribuzione del pagamento degli oneri contributivi a carico dell’ente locale. Non potrebbe, pertanto, trovare riconoscimento il medesimo obbligo nel caso distinto in cui l’amministratore locale non sia dipendente e continui, unitamente all’espletamento della funzione pubblicistica, ad esercitare la propria attività lavorativa autonoma. Alla luce di quanto esposto, l’ente locale sarà pertanto tenuto, in applicazione dell’art.86, comma 2 del T.U.E.L., al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore del lavoratore autonomo che ricopre il ruolo di amministratore locale unicamente nell’ipotesi in cui questo, avendo sospeso l’esercizio della propria attività privatistica (“dando evidenza di tale rinuncia attraverso idonea documentazione”: cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Toscana n.262 del 22 dicembre 2014), espleti la funzione pubblica in via del tutto esclusiva. Invero, con specifico riferimento al caso in esame, benché la dichiarazione pervenuta al Comune sia successiva all’inizio dell’espletamento dei mandati a cui si riferisce, spetterà allo stesso accertare con ogni mezzo presso il competente istituto di previdenza ed assistenza la avvenuta presentazione di idonea autocertificazione presso il medesimo, la quale, in quanto finalizzata a comunicare l’astensione per il futuro dall’esercizio dell’attività lavorativa, deve necessariamente avere carattere preventivo. Peraltro, in relazione al caso in esame, per la CIPAG è pacificamente ammessa la facoltà da parte del lavoratore autonomo di autocertificare il non esercizio della professione, tuttavia, viene prescritto il rispetto di specifica procedura che, a ben vedere, richiede la preventiva partecipazione del Comune. Il che fa (quanto meno) dubitare che questo non ne sia venuto sin da subito a conoscenza.
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