VALIDITA’ DEI FONDI SENZA CONTRATTAZIONE DECENTRATA – ORIENTAMENTI ARAN RAL 1555

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Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa con le OO.SS., l’ente potrebbe avvalersi della disciplina dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs.n,165/2001. Infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota 9738 del 6.3.2012 (che si allega in copia), si è pronunziato sulla immediata applicabilità delle previsioni dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.150/2009, fornendo anche utili modalità operative in materia. Nel senso della possibile limitazione della decisione unilaterale alle sole materie rispetto alle quali non si è raggiunto l’accordo sembra deporre la stessa formulazione dell’art.40, comma 3-ter, del citato D.Lgs.n.165/2001 (“l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.”).

Nessuna disposizione legale o contrattuale, infatti, impone, come elemento assolutamente necessario del rinnovo contrattuale, il rispetto di una successione completa e continua dei vari CCDI, in linea con i diversi archi temporali di riferimento.

Tale indicazione, infatti, proprio per la sua generalità non può non trovare applicazione anche con riferimento anche ai CCDI relativi a singole annualità economiche, soprattutto nei casi in cui non vi siano motivi per modificare quello precedente o, soprattutto, non vi siano risorse nuove ed ulteriori da distribuire per le diverse finalità indicate nell’art.17 del CCNL dell’.1.4.1999.

Tuttavia, appare evidente che, data la quantificazione annuale di alcune tipologie di risorse, per la loro utilizzazione la stipulazione del contratto integrativo (salva l’eventuale applicazione dell’art.40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.165/2001) si presenta come elemento assolutamente necessario. A tal fine si deve evidenziare che il legislatore ha espressamente stabilito che i trattamenti economici che possono essere erogati al lavoratori dipendenti dagli enti del comparto sono, ai sensi dell’art.45, comma 1, e dell’art.2, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001, solo quelli espressamente previsti dai contratti collettivi, nazionali o, sulla base dei primi, dai contratti integrativi, salvo quanto detto in ordine all’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.165/2001.

Relativamente alla problematica del ritardo nella stipulazione del contratto integrativo per l’anno di riferimento, relativamente alla situazione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, sulla base della sola disciplina negoziale, l’ARAN ha avuto modo di precisare che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell’art.5, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo. Tuttavia, è stato evidenziato anche che il regime di prorogatio poteva, eventualmente, riguardate solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l’entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità ecc.). Perplessità invece, si nutrivano sull’estensione di tale regola anche ad altri istituti del trattamento economico accessorio che richiedono, comunque, una valutazione discrezionale, sia in ordine alla determinazione delle quantità e delle modalità di erogazione sia in ordine alla distribuzione delle risorse complessivamente disponibili tra gli stessi (produttività indennità di responsabilità PEO, indennità maneggio valori; indennità di rischio, ecc.). A tal fine, acquistava rilievo anche l’art.4, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, secondo il quale: “ Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale ”. Fermo restando la quantificazione generale delle disponibilità finanziarie, comunque legata ad un periodo annuale, in presenza di tale vincolo, spettando al contratto integrativo il compito di definire ogni anno la entità delle risorse da destinare alle diverse finalità una difficoltà avrebbe potuto essere rappresentata dalla circostanza che, pur essendo le regole dei precedenti contratti integrativi ancora valide (se non invalidate da leggi o CCNL successivi), le risorse disponibili avrebbero potuto complessivamente diminuire, in quanto le quote dei finanziamenti dei diversi istituti, come detto, non potevano essere decise unilateralmente dall’ente. Inoltre, ove il precedente contratto integrativo fosse stato, transitoriamente ed integralmente, applicato sulla base del principio della ultroattività le scelte di questo in ordine ai vari istituti, impegnando le precedenti risorse anche per il nuovo periodo temporale di riferimento (ed in attesa del nuovo contratto integrativo), avrebbero finito per tradursi in un inevitabile vincolo in ordine ai contenuti di quello nuovo in fase di negoziazione (riguardante il medesimo periodo temporale), in grado di limitarne la capacità innovativa.

Relativamente al profilo dell’efficacia del contratto integrativo che si va stipulare, essa dovrebbe esplicarsi ordinariamente, secondo le regole generali, dal momento della stipulazione dello stesso con riferimento all’anno considerato. La scrivente Agenzia, infatti, ha sempre espresso perplessità sulla correttezza di comportamenti volti a destinare, in sede di contrattazione integrativa, risorse per il pagamento con efficacia retroattiva di compensi di produttività a favore del personale. Infatti, in tal modo si configurano forme di “sanatoria”, in quanto i compensi finiscono per essere collegati a situazioni ormai consolidate, con risultati già verificati ed accertati. In sostanza, si finirebbe per ritenere che la nuova contrattazione integrativa vada a remunerare due volte la medesima prestazione e i risultati già conseguiti, vanificando, così l’effetto di stimolo per il miglioramento della qualità dei servizi che dovrebbe invece essere necessariamente correlato alla “promessa” di un premio se e in quanto una serie di obiettivi significativi saranno o meno conseguiti nel periodo annuale considerato, come richiesto dal citato art.37 del CCNL del 22.1.2004. In sostanza il premio di risultato deve essere offerto in anticipo rispetto ai risultati da accertare e non dopo il conseguimento dei medesimi risultati.

Inoltre, relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si deve evidenziare che, in diverse occasioni, la Corte dei Conti ha chiarito che pagare i compensi per produttività in riferimento ad anni ormai decorsi non è lecito per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano tali emolumenti. Pertanto, sembrerebbe preferibile la soluzione di utilizzare le risorse effettivamente disponibili per l’anno in cui viene effettivamente stipulato il contratto integrativo. Analoghe considerazioni sono state espresse anche per il riconoscimento retroattivo della progressione economica orizzontale o di alcune altre indennità.

DIVIETO REFORMATIO IN PEIUS PER I CONTRATTI IN ESSERE – DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 52/2014

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Con istanza n. 4438 del 29 luglio 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 71 del 31 luglio 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 5 agosto 2014 con il n. 0002587 –5.08.2014 – SC _ LIG – T85 – A, il Sindaco del Comune di Ronco Scrivia chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta applicazione dell’art.1, comma 458, della legge n. 147 del 2013.

Nella richiesta di parere si premette che l’art.1,comma 458, della Legge 27/12/2013 n.147, ha abolito il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico dei pubblici dipendenti, principio che trovava applicazione anche nei confronti dei segretari comunali e provinciali, conformemente alla deliberazione n.275/2001 adottata dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’AGES, in base a cui il segretario comunale nominato presso una sede di segreteria di enti appartenenti a fasce immediatamente inferiori rispetto a quella di iscrizione, mantiene la retribuzione di posizione prevista per la propria fascia di iscrizione.

La circolare del Ministero dell’interno n.3636 (P) del 9/6/2014, nel ribadire che l’abolizione del divieto di reformatio in pejus trova applicazione anche nei confronti dei segretari comunali e provinciali, conclude, al terzultimo capoverso, affermando la perdurante vigenza delle disposizioni normative e negoziali riferite all’ipotesi dei segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza, lasciando intendere la non operatività della norma nei confronti del segretari comunali e provinciali che si trovano nella particolare situazione della disponibilità.

Alla luce di quanto sopra il Comune chiede di conoscere se ad un segretario comunale in disponibilità, nominato in un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, possa essere mantenuta, così come previsto dalla citata circolare esplicativa ministeriale, l’indennità di posizione prevista per la fascia di iscrizione.

 

  1. Sull’ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 78 l. 5.06.2003 n. 131.

Sotto il profilo oggettivo è possibile ritenere la richiesta ammissibile nei termini che seguono. Difatti la norma all’esame di questa Sezione sicuramente investe profili attinenti la spesa del personale la cui rilevanza in termini di contabilità pubblica è indubbia rappresentando una delle voci di costo maggiormente significative per i bilanci delle amministrazione pubbliche. Ma allo stesso tempo vi sono alcuni aspetti nella materia regolamentata dalla normativa in esame che coinvolgono la contrattazione collettiva la cui disciplina è rimessa ad altri soggetti istituzionalmente ad essa preposti. Inoltre vi possono essere interferenze con altri organi giurisdizionali, situazione questa che rappresenta una tipica ipotesi di inammissibilità oggettiva.

 

  1. La questione di merito e la soluzione del Collegio.

Dall’art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) è originato il principio del divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei dipendenti pubblici trasferiti da un ente all’altro per mobilità volontaria. In base a tale principio ai dipendenti veniva attribuita un’indennità ad personam riassorbibile o meno a seconda dei diversi ordinamenti. La norma infatti prevedeva che “nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”. Tale norma ha poi trovato completamento, per i dipendenti statali, con l’art.3, comma 57 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in base a cui l’assegno personale pensionabile spettante al dipendente con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione non è riassorbibile né rivalutabile.

Il divieto di reformatio in peius ha poi trovato, di fatto, applicazione per i dipendenti degli enti locali i cui contratti collettivi hanno disciplinato alcuni aspetti specifici come, ad esempio, il riassorbimento o meno di tali indennità. Per i segretari comunali il principio in esame è stato disciplinato con deliberazione n.275/2001 adottata dal Consiglio nazionale d’Amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione del relativo Albo. Con tale delibera, nel rispetto del principio in esame, si stabiliva il mantenimento della retribuzione di posizione nel caso in cui un segretario comunale fosse stato nominato presso un ente appartenente ad una fascia inferiore rispetto a quella di iscrizione (occorre ricordare che i segretari comunali e provinciali sono suddivisi in tre fasce professionali -A, B, C- cui corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto: art. 41 CCNL del 16.05.2001).

Con l’abrogazione dell’art.202 del d.p.r. n.3/1957 e dell’art.3, comma 57, della legge 537/93 da parte dell’articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 la norma da cui conseguiva il principio del divieto di reformatio in peius è venuta meno. Pertanto non sussiste più per i dipendenti il diritto, riconosciuto per legge, al mantenimento del trattamento economico più favorevole in caso di mutamento di “carriera”.

Ma la norma inserita nella legge di stabilità 2014 se da una parte abroga l’art.202 cit. dall’altra non contiene alcuna disposizione precettiva relativamente ai rapporti esistenti, per i quali rimangono ferme le norme previste dalla contrattazione collettiva (ad eccezione di quanto disposto dal comma 459 della legge di stabilità). Per il futuro la regolamentazione non potrà che essere individuata dalla contrattazione collettiva anche alla luce del comma 3, dell’art.2 del d.lgs. 165/2001 in base a cui “……Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale”.

Le considerazioni svolte possono essere estese anche ai rapporti di lavoro dei segretari comunali e provinciali. Come detto la norma del 2013 ha “abrogato” il principio del divieto di reformatio in peius ma non ha previsto una disciplina per i rapporti esistenti e futuri. Pertanto per i segretari comunali e provinciali perdura la regolamentazione prevista dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti quantomeno sino alla nuova tornata contrattuale. La mancanza di una norma precettiva impone infatti l’applicazione ai rapporti di lavoro delle regole espressamente previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva esistente, che rappresentano le uniche fonti di regolamentazione dei rapporti di lavoro in esame.

Quanto osservato risolve il quesito posto dal comune di Ronco Scrivia in quanto per i segretari in disponibilità vige un’apposita regolamentazione contrattuale (art.19,comma 13 del d.p.r. n.465/1997 e art.43 del CCNL di categoria del 16 maggio 2001).

Concludendo ritiene questa Sezione che il segretario in disponibilità nominato in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantenga, allo stato attuale, l’indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita.

NESSUNA ASSUNZIONE SE SI SFORA LA SPESA DI PERSONALE – DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 188/2014

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Attraverso un _ articolata ricostruzione del quadro normativo in materia di vincoli assunzionali ed alla spesa di personale cui sono sottoposti gli enti locali tenuti a rispettare la disciplina sul patto di stabilità interno e tenuto conto delle recenti disposizioni contenute nel d.l. n. 90/2014 (cfr. in particolare, artt. 3, commi 5 e ss., 11, commi 4 bis e 4 quater), la deliberazione in esame si occupa di un quesito avente ad oggetto la richiesta di un Comune (assoggettato alla disciplina del patto di stabilità a decorrere dal 2013) circa la possibilità di assumere nuovo personale nel 2014 in deroga alla disposizione contenuta nell _ art. 1, comma 557- ter, l.n. 296/2006.

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