In caso di convenzione con altri enti per il servizio di segretario comunale, il venir meno della contribuzione di uno dei comuni partecipanti non può consentire al comune ancora astretto al patto di derogare ai limiti imposti dalla legislazione finanziaria in tema di spese di personale.
Mese: Ottobre 2014
SUL NUOVO CONCETTO DI LIMITE SPESA DEL PERSONALE – DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI AUTONOMIE N. 25/2014
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 149/2014/QMIG a seguito del quesito formulato dal Comune di Mombaruzzo, enuncia il seguente principio di diritto: “A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento”.