Gli incrementi del fondo in deroga per incentivare coloro che lavorano sui progetti del PNRR non si applicano alle Elevate Qualificazioni – Corte dei Lombardia delibera n. 172/2023

Gli incrementi del fondo in deroga per incentivare coloro che lavorano sui progetti del PNRR non si applicano alle Elevate Qualificazioni - Corte dei Lombardia delibera n. 172/2023

La Sezione regionale ha dichiarato: l’inammissibilità oggettiva del punto 1 del parere richiesto in quanto si concretizza nel tentativo di acquisire, in via preventiva, l’autorizzazione ad effettuare un’operazione di ricalcolo dei compensi già liquidati sulla base, tra l’altro , di una norma contrattuale sopravvenuta. Riguardo il secondo quesito, pur essendo oggettivamente ammissibile, la Sezione ritiene che: “i dubbi manifestati circa la sua concreta applicazione si appalesano inintelligibili, poco chiari se non, addirittura, ai limiti dell’inammissibilità ed, in ogni caso, non consentono di formulare un parere esaustivo. Laddove, nondimeno, l’ente istante aveva inteso conoscere se sia possibile, in via interpretativa e sulla scorta di un ragionamento meramente analogico, applicare al personale avente incarico di EQ (ex posizioni organizzative) l’incremento percentuale del trattamento accessorio (oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), utilizzando il diverso criterio di calcolo previsto per i segreti comunali, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti…”, come indicato specificatamente nella prescrizione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa. Utilizzando il diverso criterio di calcolo previsto per i segreti comunali, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato risultante come dai vigenti contratti collettivi…”, come indicato indicato nella disposizione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa. Utilizzando il diverso criterio di calcolo previsto per i segreti comunali, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato risultante come dai vigenti contratti collettivi…”, come indicato indicato nella disposizione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/172/2023/PAR

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NON RILEVANO AI FINI DEL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE – CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 01/2022

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NON RILEVANO AI FINI DEL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE - CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 01/2022

La natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, quale individuata dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG, non trova una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall’art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019. Le spese per incentivi tecnici sono escluse dalla voce di spesa di personale, dal vincolo del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche, nonché dal calcolo della capacità assunta dall’Ente. Ad evitare che la mancanza sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli di personale possa contenere una posti alla stessa espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorro i limiti fissati dallo stesso tetto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti; l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie relative alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi. Inoltre, la corretta procedura di contabilizzazione deve comunque rimanere costante di mantenimento degli equilibri bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del diritto e nella conseguente responsabilità tra gli aventi.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLIG/1/2022/PAR