Gli incrementi del fondo in deroga per incentivare coloro che lavorano sui progetti del PNRR non si applicano alle Elevate Qualificazioni – Corte dei Lombardia delibera n. 172/2023

Gli incrementi del fondo in deroga per incentivare coloro che lavorano sui progetti del PNRR non si applicano alle Elevate Qualificazioni - Corte dei Lombardia delibera n. 172/2023

La Sezione regionale ha dichiarato: l’inammissibilità oggettiva del punto 1 del parere richiesto in quanto si concretizza nel tentativo di acquisire, in via preventiva, l’autorizzazione ad effettuare un’operazione di ricalcolo dei compensi già liquidati sulla base, tra l’altro , di una norma contrattuale sopravvenuta. Riguardo il secondo quesito, pur essendo oggettivamente ammissibile, la Sezione ritiene che: “i dubbi manifestati circa la sua concreta applicazione si appalesano inintelligibili, poco chiari se non, addirittura, ai limiti dell’inammissibilità ed, in ogni caso, non consentono di formulare un parere esaustivo. Laddove, nondimeno, l’ente istante aveva inteso conoscere se sia possibile, in via interpretativa e sulla scorta di un ragionamento meramente analogico, applicare al personale avente incarico di EQ (ex posizioni organizzative) l’incremento percentuale del trattamento accessorio (oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), utilizzando il diverso criterio di calcolo previsto per i segreti comunali, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti…”, come indicato specificatamente nella prescrizione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa. Utilizzando il diverso criterio di calcolo previsto per i segreti comunali, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato risultante come dai vigenti contratti collettivi…”, come indicato indicato nella disposizione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa. Utilizzando il diverso criterio di calcolo previsto per i segreti comunali, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato risultante come dai vigenti contratti collettivi…”, come indicato indicato nella disposizione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/172/2023/PAR

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