Visti i ritardi nell’avvio della procedura e i malfunzionamenti della piattaforma, spostato al 15 settembre 2023 il termine per le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza – ANAC 17.07.2023

Per agevolare il più possibile le Pubbliche amministrazioni, Anac ha spostato al 15 settembre la scadenza per l’acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (OIV), inizialmente prevista per il 31 luglio. Pur avendo ad oggi l’Autorità registrato più di 13.500 profili utente abilitati alla compilazione della scheda di rilevazione e dell’attestazione, quasi 2.000 attestazioni completate e 5.500 in corso di compilazione, è stata presa tale decisione per venire incontro alla richiesta da parte delle Pubbliche amministrazioni di avere più tempo per comunicare i dati in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

Il nuovo servizio messo a disposizione di Anac (servizio web Attestazioni OIV) permette l’acquisizione dei dati sulle attestazioni, consentendo previa registrazione online attraverso il portale dell’Autorità e abilitazione degli utenti, la compilazione delle schede con le verifiche sul grado di assolvimento e la dichiarazione di attestazione, per la successiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.

La decisione di Anac favorisce così gli utenti, in particolare gli istituiti scolastici non abituati a tale tipo di attestazione, differendo il termine ultimo al 15 settembre e affidando più tempo, per ovviare all’affollamento di registrazioni nella fase di profilazione. L’obbligo spetta in particolare, oltre che alle Pubbliche amministrazioni, anche a enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. 

Link al documento: https://www.anticorruzione.it/-/spostato-al-15-settembre-2023-il-termine-per-le-attestazioni-oiv-sugli-obblighi-di-trasparenza

Eccedente pubblicazione dei dati personali, ingiustificata pubblicazione oltre i termini di legge e mancata comunicazione sulla variazione del Responsabile della protezione dati – Garante per la Privacy Provvedimento del 27 aprile 2023

Eccedente pubblicazione dei dati personali, ingiustificata pubblicazione oltre i termini di legge e mancata comunicazione sulla variazione del Responsabile della protezione dati - Garante per la Privacy Provvedimento del 27 aprile 2023

PREMESSO

1. Introduzione

Questa Autorità ha ricevuto un reclamo, presentato da XX (di seguito “reclamante”), con il quale è stata lamentata una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nello specifico è stata contestata la diffusione di dati e informazioni personali contenuti nell’«Ordinanza di demolizione (ex art. 34 del d.P.R. 380/01)» n. XX del XX (prot. n. XX del XX) del Settore Assetto del Territorio di codesto Comune a firma del Responsabile del settore, pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Adelfia.

La predetta ordinanza, relativa a un ordine di demolizione del Comune per opere effettuate in difformità dalla SCIA, riportava in chiaro il nominativo della persona che ha effettuato la segnalazione al Comune; i dati personali del soggetto destinatario del provvedimento amministrativo (fra cui anche dati anagrafici, luogo e data di nascita, e di residenza) e dei professionisti incaricati con indicazione, fra l’altro, dell’effettuata segnalazione disciplinare al Collegio dei geometri.

Il soggetto che ha effettuato la segnalazione dell’abuso al Comune si è, pertanto, rivolto al Garante, lamentando che nell’ordinanza n. XX fosse riportato, fra l’altro, il proprio nominativo, laddove era indicato che «in data XX giusto prot. XX è pervenuto esposto a firma del XX.

Dalla documentazione allegata dal reclamante è emerso che lo stesso si era già preliminarmente rivolto al Comune per esercitare in diritti in materia di protezione dei dati personali con istanza del XX a cui è stato dato riscontro con l’e-mail del DPO nella quale si confermava che «gli uffici comunali di Adelfia competenti hanno provveduto alla cancellazione dei dati […]».

Tuttavia, dalla verifica preliminare effettuata da questo Dipartimento, è risultato che all’url http://…, indicato nel reclamo, era ancora visualizzabile e scaricabile liberamente il testo integrale dell’ordinanza citata con i dati personali del reclamante.

Dall’istruttoria effettuata risultava, inoltre, una difformità fra quanto comunicato al Garante con nota prot. n. XX del XX e quanto pubblicato sul sito web istituzionale con riferimento ai dati del Responsabile della protezione dei dati nominato dal Comune (di seguito “RPD”), ai sensi dell’art. 37, par. 7, del RGPD.

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Garante privacy, no al diritto all’oblio per reati gravi. Per articoli recenti prevale l’interesse pubblico a conoscere la notizia – Garante della Privacy Provvedimento del 17 maggio

Garante privacy, no al diritto all’oblio per reati gravi. Per articoli recenti prevale l’interesse pubblico a conoscere la notizia - Garante della Privacy Provvedimento del 17 maggio

No al diritto all’oblio per chi si è macchiato di reati gravi e la cui vicenda giudiziaria si sia da poco conclusa e sia ancora di interesse pubblico.  Con questa motivazione il Garante privacy ha ritenuto infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli recenti presentata da un uomo condannato a due anni di reclusione per detenzione di materiale pubblicato da Al-Qaida che aveva scontato la sua pena.

Nel reclamo al Garante, l’interessato aveva chiesto di ordinare a Google, la rimozione dai risultati di ricerca di 18 URL collegati ad articoli che riportavano la notizia di un suo arresto avvenuto nel 2019 nel Regno Unito per possesso di informazioni ritenute utili a commettere o preparare un atto terroristico.

A suo dire, avendo ormai interamente scontato la pena ed essendo rientrato in Italia, la permanenza in rete di tali notizie gli avrebbe impedito di ricostruirsi una nuova vita e di trovare lavoro e poter così fronteggiare le responsabilità familiari.

Nel rigettare la richiesta, il Garante ha ricordato che non si può procedere alla deindicizzazione di informazioni recenti quando a prevalere è l’interesse generale alla reperibilità delle notizie a causa della gravità delle condotte poste in essere dall’interessato. Nel caso specifico, il reclamante aveva commesso un reato di particolare allarme sociale legato al possesso di materiale appartenente a un’organizzazione terroristica internazionale come Al-Qaida. Per quanto riguarda il fattore tempo – altro elemento importante per la valutazione del caso – l’intervallo di pochi mesi intercorso dalla conclusione della vicenda giudiziaria e dall’espiazione della pena della reclusione è risultato assai limitato, non potendosi perciò qualificare le informazioni come risalenti nel tempo, né ancora prive di interesse pubblico.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9903127