Garante privacy, no al diritto all’oblio per reati gravi. Per articoli recenti prevale l’interesse pubblico a conoscere la notizia – Garante della Privacy Provvedimento del 17 maggio

Garante privacy, no al diritto all’oblio per reati gravi. Per articoli recenti prevale l’interesse pubblico a conoscere la notizia - Garante della Privacy Provvedimento del 17 maggio

No al diritto all’oblio per chi si è macchiato di reati gravi e la cui vicenda giudiziaria si sia da poco conclusa e sia ancora di interesse pubblico.  Con questa motivazione il Garante privacy ha ritenuto infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli recenti presentata da un uomo condannato a due anni di reclusione per detenzione di materiale pubblicato da Al-Qaida che aveva scontato la sua pena.

Nel reclamo al Garante, l’interessato aveva chiesto di ordinare a Google, la rimozione dai risultati di ricerca di 18 URL collegati ad articoli che riportavano la notizia di un suo arresto avvenuto nel 2019 nel Regno Unito per possesso di informazioni ritenute utili a commettere o preparare un atto terroristico.

A suo dire, avendo ormai interamente scontato la pena ed essendo rientrato in Italia, la permanenza in rete di tali notizie gli avrebbe impedito di ricostruirsi una nuova vita e di trovare lavoro e poter così fronteggiare le responsabilità familiari.

Nel rigettare la richiesta, il Garante ha ricordato che non si può procedere alla deindicizzazione di informazioni recenti quando a prevalere è l’interesse generale alla reperibilità delle notizie a causa della gravità delle condotte poste in essere dall’interessato. Nel caso specifico, il reclamante aveva commesso un reato di particolare allarme sociale legato al possesso di materiale appartenente a un’organizzazione terroristica internazionale come Al-Qaida. Per quanto riguarda il fattore tempo – altro elemento importante per la valutazione del caso – l’intervallo di pochi mesi intercorso dalla conclusione della vicenda giudiziaria e dall’espiazione della pena della reclusione è risultato assai limitato, non potendosi perciò qualificare le informazioni come risalenti nel tempo, né ancora prive di interesse pubblico.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9903127

PER GLI ARTICOLI NELL’ARCHIVIO STORICO NO ALLA CANCELLAZIONE MA NON DEVONO PIU’ ESSERE INDICIZZATI – GARANTE DELLA PRIVACY ORDINANZA DEL 25.03.2021

PER GLI ARTICOLI NELL'ARCHIVIO STORICO NO ALLA CANCELLAZIONE MA NON DEVONO PIU' ESSERE INDICIZZATI - GARANTE DELLA PRIVACY ORDINANZA DEL 25.03.2021

Non si può cancellare un articolo dall’archivio online di un quotidiano.

Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all’oblio, si può chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca. L’articolo conserva infatti il suo valore di documento storico e come tale deve rimanere accessibile nella sua integrità agli abbonati e a chi dovesse svolgere specifiche ricerche.

Nel reclamo presentato al Garante, un cittadino chiedeva di ordinare all’editore di un quotidiano nazionale online, di cancellare i propri dati personali da un articolo pubblicato in estratto nell’archivio online. L’uomo riteneva che l’articolo gli recasse pregiudizio e non fosse più attuale, dal momento che riguardava una vicenda giudiziaria risalente al 1998, senza riportarne i successivi sviluppi. Nel frattempo infatti l’imputazione di appropriazione indebita aggravata a suo carico era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione. Lamentava poi che l’editore non avesse dato riscontro alla sua istanza per l’esercizio dei diritti.

Nel ritenere infondata la richiesta di cancellazione il Garante ha considerato l’utilità sociale e il valore di documento storico dell’articolo oltre al fatto che questo fosse stato già deindicizzato dall’editore. L’articolo era infatti consultabile liberamente nell’archivio solo in estratto e integralmente solo dagli abbonati.

Inoltre la data di pubblicazione e la sua collocazione all’interno dell’archivio consentivano di contestualizzare la vicenda, per la quale, in ogni caso, il reclamante non aveva mai fornito documenti dei successivi sviluppi. L’Autorità ha invece ordinato all’editore il pagamento di una sanzione di 20.000 euro per non aver fornito comunque risposta all’interessato, come previsto dal Regolamento, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante. 

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9577268