Garante: no a cancellazione di un articolo dall’archivio online di un quotidiano – Garante della Privacy provvedimento del 21.12.2023

Garante: no a cancellazione di un articolo dall’archivio online di un quotidiano - Garante della Privacy provvedimento del 21.12.2023

L’archivio online di un giornale svolge un’importante funzione per la ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo. Lo ha ricordato il Garante privacy nel ritenere infondato il reclamo di una donna che si era rivolta all’Autorità per far cancellare i propri dati personali da un articolo conservato nell’archivio online di un editore di un quotidiano nazionale.

La donna riteneva che le informazioni contenute nell’articolo le recassero pregiudizio e non fossero più attuali dal momento che riguardavano una vicenda giudiziaria per la quale era stata condannata, peraltro senza riportare i successivi sviluppi. L’interessata aveva infatti scontato, nel frattempo, la pena detentiva di quattro anni cui era stata condannata.

Il Garante ha rigettato il reclamo spiegando che la conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio online dell’editore risponde ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente da quella originaria di cronaca giornalistica, è anch’essa prevista dal Regolamento europeo che stabilisce specifici limiti al potere di esercitare il diritto di cancellazione.

Tuttavia, non sussistendo ragioni di interesse pubblico che giustifichino una perdurante reperibilità dell’articolo, l’Autorità ha ingiunto all’editore di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo da parte di motori di ricerca esterni al sito del quotidiano. Ciò in quanto la deindicizzazione disposta solo da un motore di ricerca, come era avvenuto nel caso in esame, ha il solo effetto di dissociare il nome dell’interessata dall’URL collegato all’articolo, il quale resta comunque reperibile utilizzando chiavi di ricerca diverse.

Link al documento: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9979487

PER GLI ARTICOLI NELL’ARCHIVIO STORICO NO ALLA CANCELLAZIONE MA NON DEVONO PIU’ ESSERE INDICIZZATI – GARANTE DELLA PRIVACY ORDINANZA DEL 25.03.2021

PER GLI ARTICOLI NELL'ARCHIVIO STORICO NO ALLA CANCELLAZIONE MA NON DEVONO PIU' ESSERE INDICIZZATI - GARANTE DELLA PRIVACY ORDINANZA DEL 25.03.2021

Non si può cancellare un articolo dall’archivio online di un quotidiano.

Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all’oblio, si può chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca. L’articolo conserva infatti il suo valore di documento storico e come tale deve rimanere accessibile nella sua integrità agli abbonati e a chi dovesse svolgere specifiche ricerche.

Nel reclamo presentato al Garante, un cittadino chiedeva di ordinare all’editore di un quotidiano nazionale online, di cancellare i propri dati personali da un articolo pubblicato in estratto nell’archivio online. L’uomo riteneva che l’articolo gli recasse pregiudizio e non fosse più attuale, dal momento che riguardava una vicenda giudiziaria risalente al 1998, senza riportarne i successivi sviluppi. Nel frattempo infatti l’imputazione di appropriazione indebita aggravata a suo carico era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione. Lamentava poi che l’editore non avesse dato riscontro alla sua istanza per l’esercizio dei diritti.

Nel ritenere infondata la richiesta di cancellazione il Garante ha considerato l’utilità sociale e il valore di documento storico dell’articolo oltre al fatto che questo fosse stato già deindicizzato dall’editore. L’articolo era infatti consultabile liberamente nell’archivio solo in estratto e integralmente solo dagli abbonati.

Inoltre la data di pubblicazione e la sua collocazione all’interno dell’archivio consentivano di contestualizzare la vicenda, per la quale, in ogni caso, il reclamante non aveva mai fornito documenti dei successivi sviluppi. L’Autorità ha invece ordinato all’editore il pagamento di una sanzione di 20.000 euro per non aver fornito comunque risposta all’interessato, come previsto dal Regolamento, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante. 

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9577268