Ritorsioni verso il dipendente comunale, sanzione di 10.000 euro al Segretario Generale – ANAC 24 settembre 2026

Ritorsioni verso il dipendente comunale, sanzione di 10.000 euro al Segretario Generale - ANAC 24 settembre 2026

Con la delibera n. 348 del 15 settembre 2026, il Consiglio Anac ha irrogato la sanzione di 10.000 euro nei confronti di un Segretario Generale per aver adottato due sanzioni disciplinari ai danni di un dipendente comunale. La vicenda riguarda un lavoratore che, a seguito di molteplici segnalazioni effettuate al Responsabile anticorruzione (Rpct), aveva richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione di accertare il carattere ritorsivo di alcune misure adottate nei suoi confronti dall’Amministrazione comunale. Il tutto, in violazione della normativa whistleblowing. 

Veniva così avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/01, applicabile ratione temporis al caso di specie, nei confronti del Sindaco e del Segretario Generale, al fine di accertare la natura ritorsiva degli atti lamentati dal lavoratore.

Il procedimento sanzionatorio, relativamente alla responsabilità del Segretario Generale firmatario di due sanzioni disciplinari adottate nei confronti del dipendente, era stato sospeso – ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. b) del “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001” (Regolamento WHIB), applicabile ratione temporis – a causa della pendenza di una controversia innanzi al Giudice del Lavoro, avente il medesimo oggetto.

Relativamente alla responsabilità del Sindaco, il Consiglio dell’Anac, con la delibera n. 426 del 25 settembre 2024, aveva deciso di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per il comportamento ritorsivo posto in essere ai danni del dipendente segnalante. Il 18 agosto 2026, il lavoratore ha formalmente comunicato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, con cui era stata definita la controversia giurisdizionale per la quale il procedimento sanzionatorio era stato sospeso. 

Dopo aver esaminato gli esiti del giudizio, Anac ha ritenuto di dover riattivare il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. b) del Regolamento WHIB, secondo il quale i termini sono sospesi “in caso di pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio”, poi “formatosi il giudicato, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio”; ciò al fine di valutare gli eventuali profili di responsabilità del Segretario Generale. La portata del giudicato è risultata, infatti, particolarmente significativa, in quanto lo stesso ha investito le ragioni per le quali l’Autorità aveva ritenuto necessario attendere la decisione del Giudice del Lavoro, ed è stato considerato che, all’esito del primo e del secondo grado, entrambe le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti del dipendente erano state annullate per motivazioni rilevanti ai sensi della normativa whistleblowing. Il Consiglio Anac, nell’ambito dell’istruttoria, ha così valutato le sanzioni disciplinari, anche alla luce dell’esito definitivo del giudizio, e ha ritenuto integrata la violazione della disciplina. 

“Gli argomenti difensivi forniti dal Segretario Generale – scrive Anac nella delibera – risultano inconferenti e non dimostrano l’esistenza di effettive e concrete ragioni, non connesse alla precedente segnalazione, che giustifichino entrambe le iniziative disciplinari; iniziative che, in base agli atti, continuano ad apparire un’ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore (la presentazione della segnalazione)”.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/news.24.09.2026.sanzione-whistleblowing

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Delibera n. 497/2025 Approvazione di 5 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2026)

Delibera n. 497/2025 Approvazione di 5 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2026)

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell’adunanza del Consiglio del 3 dicembre 2025, ha approvato la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 (come da comunicato in G.U., Serie generale n. 3 del 05.01.2026), recante l’approvazione di cinque schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 33/2013, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/delibera-n-497-2025-approvazione-di-5-schemi-di-pubblicazione-ai-sensi-dellart-48-del-decreto-legislativo-14-marzo-2013-n-33-ai-fini-dellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblica/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Delibera di carattere generale sull’esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell’ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 – ANAC Delibera n. 464/2025

Delibera di carattere generale sull’esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell’ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 - ANAC Delibera n. 464/2025

L’ANAC ripercorre preliminarmente le principali modifiche normative e in particolare quella operata dalla legge n. 21/2024 sull’ipotesi di “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati” (art. 4 del decreto n. 39) e  quella realizzata dal decreto-legge n. 25/2025 sulla “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” (art. 12 del decreto n. 39); le vicende legate all’art. 7 del decreto n. 39 sulla “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”, fino alla sua abrogazione. Sul piano giurisprudenziale, la principale novità rispetto ai contenuti della precedente delibera è rappresentata dalla sentenza n. 126/2018 con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla natura giuridica del potere di Anac e dei suoi provvedimenti: se da un lato è stata esclusa la sussistenza in capo all’Autorità di un potere d’ordine, come riportato nella delibera n. 833/2016, dall’altro lato è stato chiarito che il provvedimento con cui Anac accerta una specifica fattispecie di inconferibilità/incompatibilità rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici. In particolare, quando il Responsabile anticorruzione venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme o di una situazione di incompatibilità, è tenuto ad avviare un procedimento di accertamento e ad informare Anac. La delibera contiene infine anche una sezione dedicata all’attività consultiva dell’Autorità, con particolare riferimento alla possibilità, prima del conferimento di un incarico, di presentare ad Anac una richiesta di parere, “nonostante l’attività consultiva di Anac non abbia carattere vincolante, nel caso in cui l’amministrazione si discosti dall’interpretazione resa dall’Autorità – conferendo ad esempio un incarico ritenuto nel parere inconferibile ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 – e sopraggiunga una segnalazione all’Autorità, quest’ultima potrà avviare un’attività di vigilanza”.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/del.464-26.11.2025?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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