
La natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, quale individuata dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG, non trova una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall’art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019. Le spese per incentivi tecnici sono escluse dalla voce di spesa di personale, dal vincolo del trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche, nonché dal calcolo della capacità assunta dall’Ente. Ad evitare che la mancanza sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli di personale possa contenere una posti alla stessa espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorro i limiti fissati dallo stesso tetto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti; l’obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l’obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie relative alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi. Inoltre, la corretta procedura di contabilizzazione deve comunque rimanere costante di mantenimento degli equilibri bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del diritto e nella conseguente responsabilità tra gli aventi.
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