Comune di Cona (VE) – Rendiconto 2019 – Delibera con segnalazioni all’ente locale per irregolarità, senza adozione di apposita pronuncia, che: 1) con riferimento all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui all’articolo 9, comma 1) , del DPCM in data 22 settembre 2014), riscontra valori medi di pagamento superiori a trenta giorni; invita l’Amministrazione comunale a favorire una riduzione dei tempi medi di pagamento, con riconduzione degli stessi al di sotto delle soglie di legge, nonché a porre attenzione alla correttezza e completezza dei dati inseriti in BDAP e nel sito Internet dell’Ente; 2) riscontrare la mancata osservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l’Ente al rispetto dei termini previsti in materia; 3) rileva, per l’esercizio 2019, la negatività del fondo di dotazione dello stato patrimoniale, invitando l’Ente ad effettuare le opportune verifiche ea favorire una gestione improntata all’equilibrio economico, che consenta di assicurare una consistenza positiva del predetto fondo; 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice. invitando l’Ente ad effettuare le opportune verifiche ea favorire una gestione improntata all’equilibrio economico, positiva che consenta di assicurare una consistenza del predetto; 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice. invitando l’Ente ad effettuare le opportune verifiche ea favorire una gestione improntata all’equilibrio economico, positiva che consenta di assicurare una consistenza del predetto; 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice. 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice. 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice.
La circolare del 09.01.2019 emanata dal DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, UFFICIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, indirizzata a tutte le Pubbliche Amministrazioni ricorda che vanno:
aggiornati i Regolamenti per la misurazione e valutazione della performance;
approvati i Piani della performance;
redatte le Relazioni della performance.
Tutti questi documenti come è noto vanno pubblicati nella relativa sezione in Amministrazione trasparente.
Occorre tuttavia fare le dovute precisazioni per gli enti dotati dell’autonomia costituzionale per i quali il ciclo della performance si applica come linea di indirizzo e di principio, in particolare gli Enti Locali e gli enti da questi controllati sono tenuti rispettivamente:
1. il regolamento per la misurazione e valutazione della performance se già aggiornato non va riapprovato, ovviamente deve contenere le previsioni del dlgs 74/2017.
2. il piano della performance per gli enti locali è il piano degli obiettivi che deve essere allegato al PEG, va adottato entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione.
3. la relazione sulla performance consiste nella raccolta delle relazioni dei dirigenti/responsabili di struttura che vanno redatte e pubblicate entro il 30 giugno 2019.
Si allega il testo della circolare del 09.01.2019.
Alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
LORO SEDI
Nota Circolare
Oggetto: Indicazioni in merito all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance.
L’art. 7, comma 1 del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche “adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”.
La previsione ha la finalità di indurre le amministrazioni a valutare, ogni anno, l’adeguatezza del proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) tenendo in considerazione le evidenze emerse dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali criticità riscontrate dall’Organismo Indipendente di Valutazione e il contesto organizzativo di riferimento per procedere all’eventuale aggiornamento. Occorre, quindi, dare conto dell’esito di tale valutazione annuale.
Ove l’amministrazione decida, coerentemente a quanto sopra precisato, di procedere all’aggiornamento del SMVP, al momento della pubblicazione del nuovo Sistema nel Portale della performance (https://performance.gov.it/performance/sistemi-misurazione-valutazione) e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, deve essere allegato al Sistema stesso anche il parere espresso dall’OIV.
Qualora, invece, l’amministrazione ritenga che non vi sia l’esigenza di aggiornare il SMVP occorre comunque fare una comunicazione allo scrivente Ufficio, previa acquisizione dell’assenso dell’OIV, e darne evidenza, allo stesso modo, nel Portale della performance e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
Si coglie, infine, l’occasione per ricordare la necessità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009, di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell’eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (da adottare e pubblicare entro il 31 gennaio) e alla Relazione annuale sulla performance (da adottare, validare e pubblicare entro il 30 giugno).
Acconsento al trattamento dei miei dati personali finalizzati al solo utilizzo del servizio di formazione, ai sensi del R. EU 679/2016 e del dlgs 196/2003
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