IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PIANO DELLA PERFORMANCE) DEVE ESSERE APPROVATO NEL PEG E NON PUO’ ESSERE APPROVATO COME DOCUMENTO A SE STANTE – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 248/2021

IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PIANO DELLA PERFORMANCE) DEVE ESSERE APPROVATO NEL PEG E NON PUO' ESSERE APPROVATO COME DOCUMENTO A SE STANTE - CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 248/2021

Comune di Cona (VE) – Rendiconto 2019 – Delibera con segnalazioni all’ente locale per irregolarità, senza adozione di apposita pronuncia, che: 1) con riferimento all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui all’articolo 9, comma 1) , del DPCM in data 22 settembre 2014), riscontra valori medi di pagamento superiori a trenta giorni; invita l’Amministrazione comunale a favorire una riduzione dei tempi medi di pagamento, con riconduzione degli stessi al di sotto delle soglie di legge, nonché a porre attenzione alla correttezza e completezza dei dati inseriti in BDAP e nel sito Internet dell’Ente; 2) riscontrare la mancata osservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l’Ente al rispetto dei termini previsti in materia; 3) rileva, per l’esercizio 2019, la negatività del fondo di dotazione dello stato patrimoniale, invitando l’Ente ad effettuare le opportune verifiche ea favorire una gestione improntata all’equilibrio economico, che consenta di assicurare una consistenza positiva del predetto fondo; 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice. invitando l’Ente ad effettuare le opportune verifiche ea favorire una gestione improntata all’equilibrio economico, positiva che consenta di assicurare una consistenza del predetto; 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice. invitando l’Ente ad effettuare le opportune verifiche ea favorire una gestione improntata all’equilibrio economico, positiva che consenta di assicurare una consistenza del predetto; 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice. 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice. 4) raccomandare all’Ente di attuare un miglioramento della propria capacità di riscossione dei residui; invita inoltre alle opportune verifiche in ordine alla presenza, a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla prima applicazione dell’armonizzazione, di residui attivi al titolo 6, in assenza di nuovi mutui, che inducono a ritenere probabile una errata classificazione di tali componenti rispetto ai contenuti del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 3.18 e al relativo esempio 8 in appendice.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/248/2021/PRSE

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