Nell’ambito della Riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, la circolare intende fornire una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti.
La giurisprudenza ha già chiarito che, nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, attribuiscono ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell’Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell’emolumento, ove ometta di indicare l’obiettivo assegnatogli e l’avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell’ente, di un nucleo di valutazione del risultato (Cass., Sez. L, n. 10969 del 27 maggio 2015). Il dipendente, però, pur non potendo esercitare l’azione di adempimento, potrà dolersi della condotta inadempiente della P.A. e, così, chiedere il risarcimento del danno. Al riguardo, il creditore lavoratore dovrà dimostrare solo la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento dell’amministrazione. Qualora dovesse risultare che la P.A. non abbia posto in essere alcuna attività alla quale era tenuta e, in questo caso, non abbia dedotto che non vi fossero ragioni obiettive per prevedere una retribuzione di risultato o non abbia allegato di essersi trovata nell’impossibilità di individuare gli obiettivi in esame per causa a lei non imputabile, essa sarà inadempiente rispetto al proprio obbligo di attivare il procedimento che avrebbe dovuto portare alla fissazione degli obiettivi in esame. Il dipendente, allora, potrà chiedere non già una tutela in forma specifica – essendo la condotta menzionata oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell’amministrazione – ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. La Suprema Corte inoltre precisa che “l’indennità di risultato non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalla scelta degli obiettivi ad opera della P.A. e alla verifica della loro realizzazione da parte del dipendente (in tema di indennità per specifiche responsabilità, prevista dal CCNL per il personale del comparto degli enti locali, (cfr. Cass., Sez. 6-L, n. 30344 del 14 ottobre 2022). Il suo versamento in maniera indiscriminata nei termini indicati dalla ricorrente sarebbe, pertanto, indebito e porrebbe, a carico della P.A., un obbligo di recupero, con tutte le conseguenze del caso.
Per quel che concerne, invece, l’indennizzo da perdita di chance per la mancata fissazione degli obiettivi per il conseguimento della retribuzione di risultato, l’art 42 CCNL prevede che “1.Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale. 2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario dell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. 3 Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D. lgs 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”. La Suprema ha in merito chiarito che la retribuzione di risultato, come quella di posizione, “ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall’amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell’attribuzione delle responsabilità, nell’assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento; ne consegue che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo” (Cass. 11899/2017; cfr anche Cass. n. 1382/2019). Gli stessi giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto che “nell’ipotesi di accertata illegittimità del procedimento di valutazione negativa di un dirigente pubblico per il mancato raggiungimento degli obiettivi – nella specie, per tardiva indicazione degli stessi rispetto al periodo in cui avrebbero dovuti essere perseguiti – non compete un risarcimento automaticamente commisurato all’indennità di risultato non percepita, in quanto il giudice ordinario non può sostituirsi all’organo deputato alla verifica dei risultati che ne condizionano l’erogazione, ma … non può essere escluso il danno da perdita di “chance”…” (Cass. n. 939272017). Il danno da perdita di chance, infatti, è un danno patrimoniale futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr. ex multis Cass. n. 10111/2008; Cass. n. 2737/2015); di conseguenza al giudice del merito spetta l’accertamento e la liquidazione necessariamente equitativa della suddetta perdita, considerando che essa è dimostrabile anche per presunzioni (cfr. Cass. n. 495/2016). Ebbene nel caso di specie non è contestato che per l’anno 2018 il Comune convenuto non abbia prefissato gli obiettivi annuali da raggiungere ai sensi dell’art 16 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (doc. 12 res.), di talché condivisibili appaiono le doglianze di parte ricorrente che censurano il comportamento inadempiente dell’ente locale che, nonostante la previsioni del CCNL e del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ha omesso di individuare obiettivi per la valutazione della performance del Segretario Comunale. Il carattere premiale dell’indennità di risultato e la sua conseguente non automaticità, infatti, non escludono la sussistenza di un obbligo da parte dell’ente convenuto di attivarsi per realizzare in concreto il processo di valutazione previsto dalle fonti normative sopra richiamate e del d. lgs 150/2009 in tema di performance dei pubblici dipendenti.
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Tanto chiarito, si ritiene che le circostanze da ultimo evidenziate siano sufficienti a ritenere dimostrata, a favore del ricorrente, una seria ed apprezzabile chance (cfr. Cass. n. 2261/2022) di ottenere l’indennità di risultato laddove l’amministrazione convenuta avesse dato corso ai passaggi necessari previsti per l’avvio e la conclusione del processo di valutazione della performance dei propri dirigenti;
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