Incentivi al dipendente che assiste l’Ente nel processo tributario – art. 15, comma 2 sexies, del Dlgs 546/1992 – Corte dei conti Lombardia Deliberazione 37/2025/PAR

Incentivi al dipendente che assiste l’Ente nel processo tributario – art. 15, comma 2 sexies, del Dlgs 546/1992 - Corte dei conti Lombardia Deliberazione 37/2025/PAR

Il Sindaco di un Comune rivolge alla Sezione una richiesta di parere avente ad oggetto il regime giuridico degli incentivi al personale incaricato di assistere l’ente locale nel giudizio tributario. Richiamate le disposizioni normative in materia e le recenti pronunce della Sezione delle Autonomie n. 18/2024 e della Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna n. 138/2024/PAR, l’Ente richiede alla Sezione se debba riconoscersi al dipendente che abbia assistito l’ente nel giudizio tributario con condanna della controparte alla refusione delle spese, previamente acquisite alle casse, l’incentivo previsto dal comma 2 sexies dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 a prescindere dalle qualifiche rivestite, indicate dall’art.11, c.3, dello stesso decreto legislativo (dirigente/titolare di posizione organizzativa). La Corte così riscontra: “nell’ambito dei giudizi tributari di cui è parte un ente locale, lo ius postulandi può spettare al titolare della posizione organizzativa, potendosi -secondo la giurisprudenza della Corte Suprema citata in parte motiva- valutare se a stare, altresì, in giudizio, possa essere un funzionario autorizzato “in base alle previsioni dello statuto comunale”.

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Modalità di approvazione del Regolamento dell’Avvocatura Comunale – Corte dei Conti Lombardia delibera 17/2025

Modalità di approvazione del Regolamento dell'Avvocatura Comunale - Corte dei Conti Lombardia delibera 17/2025

“In tema di compensi ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 90/2014, convertito nella l. n. 114/2014, non occorre acquisire sulla proposta di regolamento riguardante l’avvocatura comunale il parere preventivo del collegio di revisione contabile dell’ente locale, analogamente a quanto accade per il contratto decentrato integrativo su base annua, trattandosi di fonti di regolazione diverse, ciascuna con il proprio tracciato normativo di formazione della fattispecie”. In particolare il regolamento dell’avvocatura civica; in quanto atto macro-organizzatorio, rientra nella sfera di autonomia dell’organo operativo dell’ente locale.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15460-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-172025par–regolamento-avvocatura-comunale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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L’assegno ad personam del dirigente a contratto art. 110, non rileva ai fini del limite del salario accessorio dell’anno 2016 – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 233/2024

L'assegno ad personam del dirigente a tempo determinato non rileva ai fini del limite del salario accessorio dell'anno 2016 - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 233/2024

Il Comune di Sovere ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 per una lettura coordinata tra il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. N. 267/2000 e le norme afferenti la spesa per il personale. Nello specifico, il Sindaco richiede: “conferma che la spesa correlata al predetto profilo vada considerata entro il limite di cui all’art. 1 co. 557 e 562 della L. 296/2006 (media spesa personale triennio 2011-2013)”;“se l’eventuale costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) correlato alla figura sia da considerarsi impattante anche ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017 (quota salariale accessoria complessiva dell’ente anno 2016)”;“se sia da calcolare al predetto fine (ossia impattante sul limite sa anno 2016) anche l’eventuale indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa”. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, rende il parere come segue: può affermare conclusivamente che le suesposte considerazioni riscontrano in termini positivi il primo quesito formulato dall’Amministrazione civica nel senso di confermare che la spesa correlata alla sostituzione del responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000 va considerata entro il limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della ln 296/2006. Negli stessi termini si pone la soluzione al secondo quesito, in punto di impatto del costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) riferito alla figura assunta ex art. 110, comma 1, Tuel ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017, a tenore del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (…)”.

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