Retribuzione di risultato – Disponibilità risorse finanziarie – Corte di Cassazione ordinanza n. 19692/2024

Retribuzione di risultato – Disponibilità risorse finanziarie - Corte di Cassazione ordinanza n. 19692/2024

La retribuzione di risultato, non correlata al solo svolgimento della funzione dirigenziale, presuppone l’instaurazione di una procedura che richiede la previa fissazione di specifici obiettivi e la successiva verifica del relativo grado di realizzazione, essendo finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti, e riguardando l’apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione (Cass. n. 14638/2016); la determinazione dell’indennità di risultato è dunque affidata alle procedure stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si è in particolare chiarito che, al pari della retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato non costituisce una voce automatica ma resta subordinata, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti, e da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell’Amministrazione interessata (Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 20065/2016; Cass. n. 5679/2022 e Cass. n. 14672/2022). La disponibilità delle risorse viene pertanto definita a monte in sede di accordo sindacale all’esito delle valutazioni discrezionali e a tali criteri la P.A. è tenuta ad uniformarsi, senza che possa configurarsi alcun profilo di colpa. Né può configurarsi alcun vulnus nella riduzione l’entità della indennità di risultato a fronte dell’accertamento in sede sindacale dell’indisponibilità delle risorse, in quanto non sussistono diritti quesiti.

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Impiego Pubblico – Trattamento economico – Corte di Cassazione Ordinanza n. 16150/2024

Impiego Pubblico – Trattamento economico - Corte di Cassazione Ordinanza n. 16150/2024

Secondo costante orientamento della Corte nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva – non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 31387 del 02/12/2019). Da ciò deriva che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 17226 del 18/08/2020).

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NUOVI PROSPETTI DI CALCOLO PER IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO E IL COSTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER L’ANNO 2024 – STRUMENTI DI LAVORO

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