
La Corte rammenta che oltre agli artt. 40e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, anche l’art. 5 del CCNL 1° aprile 1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, “impone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e la relativa certificazione siano effettuati dall’organo di revisione o dall’organo analogo previsto dall’ordinamento, in funzione preventiva rispetto alla stipulazione del contratto integrativo”. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, “il trattamento economico del dipendente pubblico non può trovare titolo in fonti individuali o integrative difformi dalla legge e dalla contrattazione collettiva e gli atti attributivi di emolumenti non conformi a tale disciplina sono in radice nulli”. In questo senso si collocano le sentenze Cass. 6715/2021 e Cass. 21316/2022, convergenti nell’affermare la prevalenza del CCNL e la nullità dei trattamenti economici attribuiti in deroga ai vincoli legali e collettivi. Tale ultima pronuncia, in particolare, chiarisce che: “Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la contrattazione integrativa a livello aziendale non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest’ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole dei contratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico di migliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale sono nulle per violazione dell’art. 1419, comma 2, c.c.”. Nella specie, l’invalidità discende già dall’omessa attivazione del controllo preventivo imposto dalla disciplina contrattuale quale condizione di legittimazione alla stipulazione dell’accordo integrativo. Si tratta di una ratio autonoma, coerente con la funzione di presidio della compatibilità finanziaria assegnata a quel controllo e non efficacemente censurata dal ricorrente. La Corte precisa altresì con riferimento alla fattispecie esaminata che “l’art. 2126 cod. civ. tutela il lavoratore per il periodo in cui abbia avuto esecuzione un rapporto di lavoro invalido, ma non può essere utilizzato per legittimare l’attribuzione di emolumenti accessori che l’ordinamento subordina, nel pubblico impiego contrattualizzato, alla stretta osservanza di norme imperative e dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva. In tema di pubblico impiego, questa Corte ha ribadito la preclusione a trattamenti migliorativi in deroga al CCNL e la nullità degli atti attributivi di compensi non conformi, escludendo che il semplice fatto della prestazione possa consolidare un diritto in contrasto con la disciplina legale e collettiva del trattamento economico”. Così, in particolare, anche da ultimo, Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8134 del 27/03/2025 secondo cui “Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull’inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore; di conseguenza, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate in contrasto con tali previsioni, principio che vale anche per le retribuzione spettanti ex art. 2126 c.c. e per le somme percepite a titolo di T.F.R., il quale può essere riconosciuto solo nella misura derivante dalle retribuzioni dovute in base alla piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva[PM1.1]” (conf. Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 30748 del 29/10/2021).
Fonte: ARANGENZIA
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