CCDI NORMATIVO AGGIORNATO AL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 28.10.2026 RELATIVO AL TRIENNIO 2025/2027 – STRUMENTI DI LAVORO

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Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale – LEGGE 16 ottobre 2026, n. 187

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Videosorveglianza, Garante privacy sanziona l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. L’attivazione delle telecamere deve rispettare gli accordi sindacali – Garante della Privacy Provvedimento del 3 settembre 2026

Videosorveglianza, Garante privacy sanziona l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. L’attivazione delle telecamere deve rispettare gli accordi sindacali - Garante della Privacy Provvedimento del 3 settembre 2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di 10mila euro all’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) di Torino a seguito dei reclami di due dipendenti che lamentavano una violazione dei dati personali e dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in relazione all’impiego di un impianto di videosorveglianza (provvedimento n.620 del 3.9.2026). L’impianto era stato installato per motivi di sicurezza e doveva riprendere solo i muri e le recinzioni.

Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’Istituto, dopo aver stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, aveva installato l’impianto in maniera non conforme alla planimetria condivisa. Nello specifico, l’ente aveva aumentato di otto unità il numero di telecamere previste, modificandone la collocazione e le relative aree di ripresa rispetto a quanto stabilito nell’accordo sindacale. L’INRIM aveva poi attivato – all’insaputa dei dipendenti, seppur per sole finalità di test –i dispositivi in alcune giornate, durante gli orari di apertura degli uffici dando così luogo a un trattamento illecito dei dati personali dei propri lavoratori e di tutti i soggetti che a vario titolo erano presenti in sede.

Contravvenendo al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” previsto dal Regolamento europeo, l’Istituto non aveva inoltre fornito agli stessi un’informativa sul trattamento dei dati personali, essendo irrilevante che l’attivazione delle telecamere fosse avvenuta a soli fini di verifica tecnica e non avesse comportato la registrazione delle immagini. L’Istituto, infine, non aveva svolto una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, prima di iniziare il trattamento, per tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10297167

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