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Tre sentenze della Cassazione di recente pubblicazione (nn. 22791, 24861 e 24862/ 2026) rafforzano i poteri dell’Autorità italiana Garante della privacy, chiarendone tempi e margini di intervento nell’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori. Tali sentenze ridurranno notevolmente i margini di ricorso ai provvedimenti del Garante stesso. La Cassazione, infatti, chiarisce e consolida i margini temporali entro cui il Garante può esercitare i propri poteri correttivi e sanzionatori, senza introdurre nuove regole ma precisando la portata della disciplina vigente.
Con questa precisazione della Corte il dibattito sulla reale portata applicativa di quel termine può dirsi chiuso: il sistema delineato dal Codice della privacy per l’attività del Garante non è, come qualcuno aveva sostenuto, privo di termini interni; ne ha uno, e ha la stessa funzione — cristallizzare rapidamente l’addebito nei confronti del trasgressore — che l’art. 14 della legge n. 689/1981 assegna alla contestazione nel modello generale delle sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda i reclami, la Corte ha ribadito che il procedimento di reclamo e l’eventuale successivo procedimento correttivo e sanzionatorio sono distinti e autonomi. Di conseguenza, il superamento del termine previsto per pronunciarsi sulla “fondatezza” del reclamo presentato dall’interessato – entro nove mesi, prorogabili fino a dodici mesi – non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante.
Riguardo al termine di 120 giorni, viene chiarito che non si tratta del termine per adottare il provvedimento sanzionatorio finale, ma quello entro cui il Garante deve notificare la contestazione delle violazioni. Il conteggio non parte dalla prima notizia della possibile violazione o dalle prime informazioni ricevute: i 120 giorni decorrono dal momento in cui la violazione può considerarsi definitivamente accertata. Prima del definitivo accertamento, l’Autorità può raccogliere documenti, approfondire i fatti e instaurare il contraddittorio con il soggetto interessato. Questa fase non è sottoposta a un termine perentorio predeterminato, ma deve essere condotta senza ritardi ingiustificati e secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla complessità del caso, restando sindacabile in sede giudiziale.
Una volta notificata la contestazione entro 120 giorni dal definitivo accertamento della violazione, non è previsto un ulteriore termine di decadenza per l’adozione del provvedimento finale. Resta la prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione. Intervento del 9.9.2026
Nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare online le graduatorie finali recanti i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori della procedura concorsuale.
È quanto ha ribadito il Garante con provvedimento (n. 550 del 23 luglio 2026 doc. web n. 10287084) intervenendo a seguito di un reclamo. Pertanto, l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna è stata sanzionata al pagamento di 30mila euro per la pubblicazione online dei nominativi contenuti in una graduatoria riferita agli iscritti ai centri per l’impiego.
A questi veniva riconosciuto il diritto all’avviamento a selezione nell’ambito di una procedura per l’assunzione di un operatore addetto all’accoglienza presso un’azienda ospedaliera.
In assenza di una specifica base giuridica, l’Autorità ha precisato che la normativa che prescrive la pubblicazione delle sole “graduatorie finali”, si riferisce, esclusivamente alle procedure concorsuali scaturite da “bandi di concorso per il reclutamento” e non anche a quelle effettuate “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento”, considerato che la sola partecipazione a tale procedura può determinare l’eventuale associazione degli interessati a una condizione di disabilità o comunque rivelare informazioni personali riguardanti aspetti economici o sociali delicati, che potrebbero determinare effetti pregiudizievoli per gli stessi, compromettendone la dignità.
In questo caso l’Agenzia Regionale avrebbe potuto ricorrere a forme di anonimizzazione del dato personale, in modo da rendere conoscibile al solo interessato la propria posizione in graduatoria, evitando la pubblicazione di dati personali online, particolarmente invasiva poiché consente a chiunque, mediante i motori di ricerca esterni, di reperire un insieme consistente di informazioni personali disponibili in rete.
Nel definire la sanzione in 30mila euro il Garante ha tenuto conto del considerevole numero di interessati coinvolti (circa 700 persone) e del protrarsi dell’illecito per un notevole lasso di tempo, ma anche della buona fede e dell’atteggiamento collaborativo dell’Agenzia, che ha rimosso dal sito e deindicizzato le informazioni personali in questione, nonché dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti.
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