SI A COMPENSI EXTRA PER GLI LSU – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 17014/2017

Eguente ORDINANZA sul ricorso 19892-2011 proposto da: SAGLIMBENI UMBERTO SGLMRT30A08E014Z, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; – ricorrente – contro ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO – 2017 I.P.S.E.M.A.; 863 – intimata – avverso la sentenza n. 4945/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2010 R.G.N. 3971/2007. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.8.2010, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda di Umberto Saglimbeni volta alla corresponsione da parte dell’IPSEMA della rendita per malattia professionale; che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Umberto Saglimbeni, deducendo violazione del giudicato interno, per avere la Corte di merito proceduto alla riqualificazione della malattia dedotta in giudizio da mesotelioma pleurico a pleurite cronica, nonostante non vi fosse stato sul punto appello da parte dell’IPSEMA, e vizi della consulenza tecnica d’ufficio; che l’IPSEMA è rimasto intimato; CONSIDERATO IN DIRITTO che, essendo stata la notifica del ricorso per cassazione effettuata nei confronti del procuratore dell’IPSEMA costituito in appello, ex art. 170 c.p.c., il contraddittorio deve ritenersi validamente instaurato anche nel presente giudizio, non rilevando in contrario l’avvenuta soppressione dell’IPSEMA a far data dal 31.5.2010 (cfr. art. 7, d.l. n. 78/2010, conv. con I. n. 122/2010), avendo questa Corte già fissato il principio secondo cui la soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, determina l’interruzione automatica del processo, ai sensi dell’art. 299 c.p.c., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l’art. 300 c.p.c., che impone, ai fini della interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall’evento, di talché, in assenza di siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione (avvenuta in specie all’udienza del 21.6.2010), la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura ad litem, nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell’evento aliunde acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione (Cass. n. 6208 del 2013); che a diverse conclusioni non è dato in specie pervenire nemmeno considerando che il procuratore dell’IPSEMA già costituito in appello ha provveduto a notificare all’odierno ricorrente la sentenza impugnata quale procuratore dell’INAIL in data 6.6.2011, trattandosi di atto tipizzato dall’ordinamento processuale ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione (art. 285 c.p.c.) e non potendosi logicamente attribuire ad esso il valore di manifestazione di volontà diretta a comunicare l’avvenuta soppressione dell’ente, onde avvalersene quale evento interruttivo; che, am riguardo al merito del ricorso, con ragione il ricorrente lamenta la violazione del giudicato interno, dal momento che l’accertamento di una tecnopatia diversa da quella ritenuta in primo grado costituiva un capo autonomo di sentenza (v. in tal senso Cass. nn. 18933 del 2006 e 11897 del 1995) che non rientrava nel devolutum del giudizio d’appello, quest’ultimo concernendo esclusivamente l’eziologia professionale della malattia accertata dal primo giudice e la misura della rendita attribuita all’assicurato (cfr. atto d’appello IPSEMA, riportato a pagg. 4 e 10 del ricorso per cassazione); che, assorbite le censure rivolte alla CTU, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale.

Link al documento: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170710/snciv@sL0@a2017@n17014@tO.clean.pdf

SI AI DIRITTI DI ROGITO AI SEGRETARI COMUNALI NEGLI ENTI SENZA DIRIGENZA – TRIBUNALE BERGAMO SENTENZA N. 762/2016

Con la sentenza n. 762 pubblicata il 29.09.2016 il Tribunale di Bergamo stabilisce che “viene negato il riconoscimento dei diritti di rogito proprio perchè opera in un comune, quello di bergamo, ove sono pacificamente presenti dirigenti e, conseguentemente, la sua retribuzione è parametrata a quella di questi ultimi in virtù del galleggiamento ex art. 41, co. 5 ccnl. solo i segretari comunali che non godono di tale compenso maggiorato, rectius, omnicomprensivo, possono godere degli emolumenti ulteriori per gli atti rogati per conto del comune.”

NON SI PAGA L’INDENNITA’ DI RISULTATO SENZA OBIETTIVI – ARAN PARERE N. 1868/2016

E’ possibile riconoscere la retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa per gli anni 2014 e 2015, tenuto conto della circostanza che l’ente non ha assegnato agli stessi, con provvedimenti formali, specifici obiettivi?

E’ possibile valutare oggi le posizioni organizzative, ai fini della erogazione della retribuzione di risultato per gli anni 2014 e 2015, sulla base dei contenuti della relazione previsionale e programmatica per i medesimi anni 2014 e 2015?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene necessario precisare che, come espressamente stabilito dall’art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa può essere corrisposta solo a seguito di valutazione annuale positiva, espressa e certificata dal soggetto cui, in via esclusiva, tale competenza è attribuita (organismo di valutazione, servizio di controllo interno) dell’attività svolta ed dei risultati conseguiti dal titolare di posizione organizzativa, in relazione agli obiettivi annualmente assegnati allo stesso, nell’ambito dell’incarico affidatogli, come predefiniti nel PEG o degli altri strumenti programmazione adottati dall’ente.

Pertanto, è indubbio che, alla luce della sopra richiamata disciplina contrattuale, nella situazione prospettata sembra mancare il presupposto per l’erogazione della retribuzione di risultato rappresentato dalla preventiva assegnazione degli obiettivi ai titolari di posizione organizzativa.

Infatti, la mancanza degli obbiettivi determinerebbe l’impossibilità di valutare i risultati conseguiti, dato che essi rappresentano i criteri oggettivi sulla base dei quali effettuare la valutazione stessa.

La disciplina contrattuale non prevede alcuna ipotesi derogatoria in materia.

Alla luce di tali indicazioni, quindi, deve essere valutata la particolare fattispecie prospettata.

Link al documento: http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6872-retribuzione-di-posizione-e-di-risulatto/7714-ral1868orientamenti-applicativi