Con la sentenza n. 762 pubblicata il 29.09.2016 il Tribunale di Bergamo stabilisce che “viene negato il riconoscimento dei diritti di rogito proprio perchè opera in un comune, quello di bergamo, ove sono pacificamente presenti dirigenti e, conseguentemente, la sua retribuzione è parametrata a quella di questi ultimi in virtù del galleggiamento ex art. 41, co. 5 ccnl. solo i segretari comunali che non godono di tale compenso maggiorato, rectius, omnicomprensivo, possono godere degli emolumenti ulteriori per gli atti rogati per conto del comune.”