La Sezione, pronunciando sulla richiesta di parere del Comune di Milano, enuncia il seguente principio di diritto: «poiché l’IRAP è tributo proprio gravante esclusivamente sull’amministrazione quale soggetto passivo dell’imposta, il relativo onere spese dell’ente e deve trovare copertura ordinaria nelle risorse generali del bilancio comunale e non può essere imputato al fondo destinato ai compensi dell’avvocatura interna nei limiti di capienza determinati ai sensi dell’art. 9, commi 3, 6 e 7, del dln 90/2014, nonché della disciplina regolamentare e contrattuale applicabile, trattandosi di risorse vincolate alla specifica finalità di remunerazione dell’attività professionale»; «Solo l’eventuale quota eccedente rispetto a tali limiti, previa formale rideterminazione e confluenza delle somme non più vincolate nel bilancio dell’amministrazione, può concorrere alla copertura dell’onere IRAP, restando ferma la natura dell’imposta quale spesa propria dell’ente e l’obbligo di assicurare, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica applicabili»; «La dotazione del fondo di cui all’art. 9 del dl 90/2024 è soggetto ai limiti all’erogazione di somme stabilità da disposizioni di legge», «l’ente determina la dotazione del fondo da ripartire nella misura e con le modalità stabilite dal proprio regolamento considerando quanto per altra causale (l’imposta) dovrà opportunamente versare in ragione delle somme che ivi affluiscono per onorari liquidati su sentenze favorevoli o compensare».
il Sindaco del Comune di Curno ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, avente ad oggetto “l’art. 45 del D.lgs. 36/2023 modificato dall’articolo 126 del D.lgs, 209/2024”, all’esito degli intervenuti pareri del MIT (n. 2986/2024, n. 3414/2025 e n. 3358/2025) volti a chiarire le incertezze interpretative sinora espresse in ordine al trattamento contabile dell’IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche. La Sezione considera il parere ammissibile sia soggettivamente, sia oggettivamente in quanto rientrante nell’alveo della “contabilità pubblica” nella misura in cui afferisce alla disamina del trattamento contabile degli oneri IRAP riguardanti gli incentivi tecnici ex art. 45 del d. lgs. n. 36/2023 con vaglio della loro ricaduta sul bilancio del Comune. La Sezione esprime il seguente parere. In attuazione del disposto dell’articolo 45, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento devono ritenersi al netto degli oneri IRAP. Le poste a titolo di Irap non possono rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge. La Sezione muove difatti dal principio cardine dell’illegittima riduzione che possa in qualsivoglia modo prodursi sull’incentivo tecnico spettante al personale dell’Ente per effetto del pagamento dell’onere Irap, la cui debenza è di esclusiva spettanza di quest’ultimo che deve reperire le relative risorse finanziarie all’interno del quadro economico dell’opera. Diversamente si conclude per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’Irap, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente oltre la soglia definita.
La Corte fornisce in via generale, alcune indicazioni in merito ai presupposti di erogazione degli incentivi tecnici, ripercorrendo il quadro giurisprudenziale richiamato nella richiesta di parere dell’Ente locale. L’art. 45, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) prevede che l’incentivo per le funzioni tecniche sia corrisposto “dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo”. La norma si pone in continuità con il previgente comma 3, quarto periodo, dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale disponeva che “la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”. La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente pronunciata sulla portata di tali disposizioni, fornendo indicazioni sulle modalità di erogazione e liquidazione degli incentivi in parola (Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 53/2023/PAR, la Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna n. 43/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 120/2025/PAR). In primo luogo, è stato evidenziato che, analogamente a quanto previsto dalla previgente disciplina, l’art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 intesta alle stazioni appaltanti (e agli enti concedenti) il compito di adottare “secondo i rispettivi ordinamenti” criteri generali per il riparto degli incentivi e per la “corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo ”; ne discende, dunque, per gli enti l’opportunità di individuare anche le modalità attraverso le quali procedere alla previa verifica dell’effettivo svolgimento delle prestazioni incentivate. In secondo luogo, la Sezione ha declinato “in termini concreti” i principi sopra esposti, evidenziando che “la materiale erogazione”, presupponendo la verifica del corretto svolgimento dell’attività incentivata, potrà, dunque, “avvenire solo al verificarsi del presupposto dell’espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo per tutte le attività necessarie per l’esecuzione” (cfr. deliberazione n. 5/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per la Puglia). È stato, infine, chiarito che, nel rispetto del quadro sopra delineato, la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi in parola rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato.
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