La disciplina della trasparenza si applica anche alle università non statali – ANAC chiarimento del 16.07.2026

La disciplina della trasparenza si applica anche alle università non statali - ANAC chiarimento del 16.07.2026

Le libere università erogano un fondamentale servizio pubblico e per tale ragione vanno ricondotte alla categoria dei soggetti tenuti, secondo criteri di compatibilità, alla trasparenza dell’attività di pubblico interesse svolta, ove sia soddisfatto il requisito del bilancio di importo superiore a cinquecentomila euro. Questo in base all’articolo 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

Lo ha chiarito Anac, con l’approvazione da parte del Consiglio nella seduta del 7 luglio 2026, delle nuove Faq (Frequently Asked Questions).
Le università non statali sono tenute ad osservare, pertanto, gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici), 32 (Servizi erogati), 35 (Attività e procedimenti), in quanto riferiti alla attività di pubblico interesse svolta e compatibili con le funzioni esercitate. Sono invece escluse dalla pubblicazione dati, documenti e informazioni attinenti all’organizzazione. 

Nella attuazione degli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 le università escludono la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/news.16.7.2026.universita

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Pubblicato il Rapporto sul Monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico – Risultanze di sintesi 2025 ARAN comunicato del 16.07.2026

Pubblicato il Rapporto sul Monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico – Risultanze di sintesi 2025 ARAN comunicato del 16.07.2026

È stato presentato oggi, presso la sede dell’Aran, il nuovo Rapporto di monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico relativo all’anno 2025, redatto da ARAN ai sensi dell’art. 46, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001. Il documento illustra le risultanze di sintesi dell’attività di rilevazione condotta sull’insieme dei contratti integrativi trasmessi dalle amministrazioni pubbliche attraverso la Procedura unificata di trasmissione dei contratti integrativi Aran-Cnel. Un secondo Rapporto, più analitico, approfondirà nei prossimi mesi l’esame puntuale delle materie trattate nei contratti integrativi.

Nel corso del 2025 le pubbliche amministrazioni hanno complessivamente trasmesso 18.197 contratti integrativi, il valore più elevato mai registrato dall’avvio del monitoraggio, con un incremento del 37,4% rispetto al 2016. La distribuzione per comparto conferma la prevalenza di Istruzione e Ricerca (46,8%) e Funzioni Locali (43,1%), seguiti da Funzioni Centrali (5,9%) e Sanità (4,2%).

Il 72% delle sedi di contrattazione ha trasmesso almeno un atto negoziale, dato che rappresenta il massimo storico, con punte dell’89% nella Scuola e dell’87% nell’Università. I contratti acquisiti coprono complessivamente il 79% del personale non dirigente. Sul piano geografico, Veneto e Lombardia si confermano le regioni con la maggiore incidenza di sedi attive.

Circa un terzo dei contratti trasmessi si riferisce ad annualità precedenti, fenomeno più accentuato nelle Funzioni Centrali e in Istruzione e Ricerca. Quanto alla tipologia, il 56% degli accordi ha natura solo economica, il 38% è di tipo normativo ed economico e il restante 6% riguarda specifiche materie, con marcate differenze tra comparti.

Il Rapporto evidenzia inoltre un quadro positivo sotto il profilo delle relazioni sindacali: oltre il 93% dei contratti destinati al personale dei comparti risulta sottoscritto anche dalle RSU, mentre il ricorso agli atti unilaterali resta residuale (0,8% del totale) e in costante diminuzione nel lungo periodo.

Nel complesso, i dati confermano il consolidamento e la crescente stabilità della contrattazione integrativa quale strumento centrale nella gestione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni.

Link: https://www.aranagenzia.it/novita/pubblicato-il-rapporto-sul-monitoraggio-della-contrattazione-integrativa-nel-lavoro-pubblico-risultanze-di-sintesi-2025/

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Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? – ARAN parere Id: 37540

Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? - ARAN parere Id: 37540

Si premette che in tutti i contratti collettivi nazionale di comparto e di area è stata prevista la possibilità di finanziare i piani di welfare integrativo per il personale con risorse a carico dei Fondi risorse decentrate, in aggiunta ad eventuali ulteriori risorse già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. 

La questione del trattamento fiscale dei benefici di Welfare non è di competenza dell’Aran, poiché non ha per oggetto l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Tuttavia, stante la sua rilevanza e tenuto conto che sono stati richiesti chiarimenti da alcune amministrazioni, la scrivente Agenzia, in un’ottica di collaborazione istituzionale, ha ritenuto opportuno formulare all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica su tale tematica. 

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti. 

L’ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell’anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario. 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione, al pari dei medesimi benefici eventualmente finanziati extra Fondo risorse decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR. 

Con riguardo al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario. 

Per maggiori approfondimenti, si rinvia allo scambio di note tra Aran e Agenzia delle Entrate: https://www.aranagenzia.it/novita/welfare-contrattuale-finanziato-dal-fondo-risorse-decentrate-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/qual-e-il-trattamento-fiscale-dei-benefici-attribuiti-ai-dipendenti-rientranti-nel-welfare-integrativo-il-cui-finanziamento-sia-stato-posto-a-carico-del-fondo-risorse-decentrate/

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