
La Corte sottolinea il seguente principio di diritto: “Ai dipendenti dello Stato che, in conseguenza del trasferimento di attività dallo Stato alle regioni e agli enti locali in applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali -la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001; in particolare, tale regola disciplina anche il passaggio dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al servizio di un Comune”.
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