Nullità contratto integrativo – Corte di Cassazione ordinanza 10468/2025

Nullità contratto integrativo - Corte di Cassazione ordinanza 10468/2025

La Corte ribadisce in primis che secondo “il consolidato principio secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40-bis, comma 3, e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs. n.286 del 1999 (Cass. Sez. L, 07/11/2018, n. 28452; in senso conforme, Cass. Sez. L, 21/02/2022, n. 5679)”. Sancita la nullità dei contratti integrativi, anche nel regime anteriore alla riforma del 2009, la Corte conferma il principio per cui il datore di lavoro pubblico, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli, né assumere in via conciliativa obbligazioni che contrastino con la disciplina del rapporto prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 23/10/2017, n. 25018). Per la Corte, “nel pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l’indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Cass. Sez. L, 09/05/2022, n. 14672). Né può valere addurre, sotto altro profilo, la non imputabilità al lavoratore dell’indebito pagamento, dal momento che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell’impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo (così Cass. Sez. L, 27/05/2024, n. 14765)”.

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