
La Corte rammenta che “è lo stesso legislatore che in presenza di alcune tipologie di reato (come quelle di concussione e di peculato) ritiene sussistente una lesione nella percezione dell’effettività e dell’efficienza dell’agere amministrativo, tale da incrinare la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato (Corte dei conti, Sez. III di app. 241/2019, Sez. II n. 221/2023). A tale stregua, la Consulta ha affermato (nella sentenza 123/2023) che ‘il danno all’immagine trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che compromette il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni, nella percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente connesso a tali condotte’. Sicché, la diffusione operata dai media integra la lesione del bene tutelato e ne indica anche la dimensione. In ragione di quest’ultimo aspetto, la lesione dai mass media dell’immagine è direttamente proporzionale all’eco data alla vicenda illecita dai mass media”.
Ordine palesemente illegittimo e Obbligo sindacare ordine ricevuto – Corte dei Conti Liguria sentenza 31/2025

La Corte richiama il “diritto dovere di rimostranza, spettante al subordinato destinatario dell’ordine palesemente illecito (verbale o contenuto in un provvedimento, in una circolare ovvero in una risoluzione), poiché sussiste il dovere di sindacare nel merito l’ordine ricevuto, oltre che disattenderlo (Cass. Sez. lav. 28 settembre 2018, n. 23600, 30 novembre 2018 e n. 31086 e 15 febbraio 2008, n. 3802). Originariamente sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 17 e ribadito anche dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 60, lett. h del CCNL comparto Funzioni centrali 2016-2018 e richiamato da tutti gli altri CCNL di comparto) nell’ambito del settore pubblico è divenuto generale strumento di prevenzione degli abusi amministrativi, dal momento che, nel caso di mancato esercizio, il subordinato incorre in responsabilità amministrativa qualora porti ad esecuzione un ordine illegittimo determinativo di danno (cfr. C. conti, Sez. Liguria, 12 maggio 2021 n. 74; 1 febbraio 2024 n. 5 e giur. ivi cit.; Sez. I, 7 luglio 2017 n. 246; Sez. app. Sicilia, 27 marzo 2014 n. 117; Sez. II, 10 dicembre 1992, n. 272)”.
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Attività extraistituzionali senza autorizzazione e Obbligo riversamento compensi – Corte dei Conti Emilia Romagna sentenza 15/2025

La Sezione Regionale per l’Emilia Romagna (conforme la Sezione Regionale Giurisdizionale per la Puglia) evidenzia che le Sezioni riunite della Corte, con la recentissima sentenza n. 1, del 22 gennaio 2025, hanno affermato: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.
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