Incentivi delle funzioni tecniche – Corte dei Conti Veneto delibera 297/2024

Incentivi delle funzioni tecniche - Corte dei Conti Veneto delibera 297/2024

La Corte riscontra i seguenti quesiti di un Comune del Veneto “nel caso in cui l’Ente non ha esperito una procedura di gara ma ha aderito direttamente ad una delle convenzione di CONSIP, sia corretto considerare come base di gara, sulla quale calcolare gli incentivi alle funzioni tecniche […], l’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto oppure se, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, l’importo da prendere in considerazione, quale base della procedura di affidamento, sia quello dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara CONSIP” e in riferimento alle medesime fattispecie di adesione a convenzione CONSIP, il Comune chiede “se il regolamento dell’Ente può destinare una quota di incentivazione – in misura ragionevolmente contenuta – alla fase di affidamento in relazione all’attività amministrativa di competenza della stazione appaltante (predisposizione ordinativo di adesione) piuttosto che radicalmente destinarla a economia”. La Corte al riguardo ritiene corretto il calcolo dell’incentivo sulla base “dell’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto” e non già “l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara Consip” (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti), e “quanto alle funzioni incentivabili” sottolinea che, “l’art. 113, co. 2, del Codice dei contratti pubblici contiene un elenco tassativo La tassatività dell’elencazione si deduce dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” che lo precede, ad ulteriore conferma della portata derogatoria della norma al principio di onnicomprensività della retribuzione, che ne implica la non estensibilità in via analogica”.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15167-sezione-regionale-di-controllo-per-il-veneto-deliberazione-2972024par-impiego-pubblico–funzioni-locali–incentivi-delle-funzioni-tecniche-.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

In caso di trasferimento il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del livello di trattamento (se maggiore), salvo l’effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa – Corte di Cassazione Ordinanza 24289/2024

In caso di trasferimento il dipendente mantiene il diritto alla conservazione del livello di trattamento (se maggiore), salvo l'effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa - Corte di Cassazione Ordinanza 24289/2024

Per la Corte: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un’amministrazione ad altra ex art. 31 D.Lgs. n. 165 del 2001, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento“; “Il lavoratore dell’Ente sviluppo agricolo siciliano che, ai sensi dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2005, sia trasferito alle dipendenze dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente; tale trattamento economico va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione la corresponsione dei quali sia certa nell’an e nel quantum e, quindi, anche del trattamento di Anzianità professionale edile, c.d. APE, previsto dall’art. 29 CCNL per le imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e legittimamente dovuto allo stesso lavoratore fino al momento del suo passaggio alla P.A. di destinazione, fatto salvo l’effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa”. Per la Corte: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso di passaggio di lavoratori da un’amministrazione ad altra ex art. 31 D.Lgs. n. 165 del 2001, devono essere assicurati la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, va calcolato applicando la regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a seguito del trasferimento“; “Il lavoratore dell’Ente sviluppo agricolo siciliano che, ai sensi dell’art. 7 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2005, sia trasferito alle dipendenze dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, mantiene il diritto a conservare, se maggiore, il livello del trattamento economico precedente; tale trattamento economico va calcolato tenendo conto di tutti gli elementi della retribuzione la corresponsione dei quali sia certa nell’an e nel quantum e, quindi, anche del trattamento di Anzianità professionale edile, c.d. APE, previsto dall’art. 29 CCNL per le imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e legittimamente dovuto allo stesso lavoratore fino al momento del suo passaggio alla P.A. di destinazione, fatto salvo l’effetto del riassorbimento, che opererà sulla medesima retribuzione nella sua globalità e non sulle singole voci di questa”.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/osservatorio-internazionale/altri/15175-labour-disputes-across-europe-in-2023-ongoing-struggle-for-higher-wages-as-cost-of-living-rises-.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Incentivi ai funzionari non avvocati per i processi tributari sono fuori dal limite del salario accessorio – Corte dei Conti Autonomie delibera 18/2024

Incentivi ai funzionari non avvocati per i processi tributari sono fuori dal limite del salario accessorio - Corte dei Conti Autonomie delibera 18/2024

Link: https://www.corteconti.it/Download?id=3799d637-7f57-46bc-a48a-3dc81ec5f988