Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto, con il parere 22327/2024 ha richiesto chiarimenti riguardanti la “quota limitata” applicabile alle progressioni economiche all’interno delle aree. Nello specifico l’interrogativo è collegato alla disciplina contenuta dall’art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e in conformità con l’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2009. “Si ritiene che nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l’amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al riconoscimento della progressione economica prescindendo dall’applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell’ambito dell’Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell’esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, ciò al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti”.
Nel caso di specie, la richiesta di accesso riguarda gli atti di tre procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di posizioni lavorative a tempo indeterminato all’ interno del Comune. Pertanto, l’interesse alla conoscenza dei relativi atti da parte della minoranza consiliare è strettamente connesso alla funzione pubblica svolta dal consigliere anche in termini di controllo delle attività che comportano una spesa a carico dell’ente, quale appunto le tre assunzioni a tempo indeterminato. Essendo strettamente collegata alla funzione, la richiesta di accesso – anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato non necessiterebbe di motivazione alcuna né sarebbe condizionata alla dimostrazione di un interesse personale del consigliere comunale. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali “hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Alla norma è costantemente attribuito un ampio significato, muovendo dalla premessa che l’accesso agli atti esercitato dal consigliere comunale ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto alla conoscenza di tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento delle sue funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (per tutte si veda Cons. Stato, V, 5 settembre 2014, n. 4525). Per tali ragioni, da un lato sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle sue funzioni; d’altra parte dal termine “utili”, contenuto nell’articolo 43 D.Lgs. n. 267 del 2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (Cons. Stato, n. 4525 del 2014, cit.; IV, 12 febbraio 2013, n. 843).
Un Comune ha formulato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, richiesta di parere in merito alla possibilità per lo stesso di cedere propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 34/2019 e del relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, in coordinato disposto con gli artt. 30, 31 e 32 TUEL. Normativamente l’incremento della spesa di personale, conseguente allo sfruttamento delle capacità assunzionali, derivanti dalla collocazione dell’ente al di sotto del previsto valore soglia, dovrà essere accompagnato da una prudenziale valutazione dell’idoneità dell’ente stesso a mantenere un livello di entrate correnti tale da poter contenere il valore soglia entro i limiti previsti per la classe demografica di appartenenza. Il tenore e la ratio complessivi di tali disposizioni inducono a dare al quesito risposta negativa, in quanto il sistema di limiti alla capacità assunzionale, ancorato a parametri di sostenibilità finanziaria della spesa, da esse delineato, introducono un rigido e rigoroso vincolo di stretta corrispondenza tra l’entità della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ammontare complessivo delle entrate correnti, non suscettibile di essere derogato al di fuori delle ipotesi eccezionalmente e tassativamente previste dalla legge e, come tali, non estensibili analogicamente (nello stesso senso, v. anche Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 12/2022/PAR e Corte conti, sez. contr. Toscana, del. n. 158/2023/PAR). Ne consegue che la disposizione derogatoria, prevista dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL, ai sensi del quale “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, non può essere applicata ad enti diversi dall’Unione dei Comuni, fattispecie organizzativa cui non è, sia per natura giuridica che per conformazione morfologica ed organizzativa, riconducibile l’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti, non rientrante quindi nel perimetro applicativo dell’art. 32, comma 5, TUEL.
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