
Un Comune ha formulato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, richiesta di parere in merito alla possibilità per lo stesso di cedere propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 34/2019 e del relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, in coordinato disposto con gli artt. 30, 31 e 32 TUEL. Normativamente l’incremento della spesa di personale, conseguente allo sfruttamento delle capacità assunzionali, derivanti dalla collocazione dell’ente al di sotto del previsto valore soglia, dovrà essere accompagnato da una prudenziale valutazione dell’idoneità dell’ente stesso a mantenere un livello di entrate correnti tale da poter contenere il valore soglia entro i limiti previsti per la classe demografica di appartenenza. Il tenore e la ratio complessivi di tali disposizioni inducono a dare al quesito risposta negativa, in quanto il sistema di limiti alla capacità assunzionale, ancorato a parametri di sostenibilità finanziaria della spesa, da esse delineato, introducono un rigido e rigoroso vincolo di stretta corrispondenza tra l’entità della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ammontare complessivo delle entrate correnti, non suscettibile di essere derogato al di fuori delle ipotesi eccezionalmente e tassativamente previste dalla legge e, come tali, non estensibili analogicamente (nello stesso senso, v. anche Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 12/2022/PAR e Corte conti, sez. contr. Toscana, del. n. 158/2023/PAR). Ne consegue che la disposizione derogatoria, prevista dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL, ai sensi del quale “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, non può essere applicata ad enti diversi dall’Unione dei Comuni, fattispecie organizzativa cui non è, sia per natura giuridica che per conformazione morfologica ed organizzativa, riconducibile l’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti, non rientrante quindi nel perimetro applicativo dell’art. 32, comma 5, TUEL.
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