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Avvocati dipendenti Regione – Attestazione presenza in servizio a mezzo badge – Consiglio di Stato Sentenza 5878/2024

Avvocati dipendenti Regione - Attestazione presenza in servizio a mezzo badge - Consiglio di Stato Sentenza 5878/2024

La decisione è conseguente al ricorso presentato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale avverso la circolare della Regione Campania. I dipendenti presso l’ufficio legale dell’Amministrazione sono soggetti all’obbligo di attestazione della presenza in servizio, a mezzo badge, dal momento che detto sistema di rilevazione non costituirebbe, per loro, una indebita ingerenza nell’esercizio della professione forense, bensì una forma di controllo coerente rispetto al rapporto di lavoro subordinato in essere. Per il Consiglio “non vi è dubbio che l’avvocatura degli enti pubblici costituisce un’entità organica autonoma nell’ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica a salvaguardia delle prerogative di libertà nel patrocinio dell’amministrazione che si caratterizza per l’assenza di ingerenza nelle modalità di esercizio della professione, ma resta pur sempre un dato normativo ineludibile cioè l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di specie con la Regione. Ed allora, fermo restando che tutte le attività esterne presso uffici giudiziari saranno riscontrate dall’Amministrazione attraverso le autodichiarazioni che gli avvocati presenteranno a tempo debito, in occasione della loro presenza presso gli uffici comunali non vi è alcuna ragione per cui non timbrino all’ingresso ed all’uscita. Tale modalità di controllo non lede in alcun modo la libertà di patrocinio ma è la conseguenza che, seppur con la particolarità prima ricordata, sono comunque dipendenti pubblici, e come tali soggetti al controllo del datore di lavoro”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/15044-sezione-iii-sentenza-58782024-impiego-pubblico–funzioni-locali–avvocati-dipendenti-regione-attestazione-presenza-in-servizio-a-mezzo-badge–circolare-regionale-62012.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Oblio oncologico, dal Garante Privacy informazioni utili per cittadini e imprese – Garante della Privacy

Oblio oncologico, dal Garante Privacy informazioni utili per cittadini e imprese - Garante della Privacy

Che cos’è il diritto all’oblio oncologico? Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni? Una persona clinicamente guarita può adottare un bambino? A queste e ad altre domande rispondono le FAQ pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali. L’obiettivo è quello di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche.

Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy, il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr. Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

La legge stabilisce anche particolari tutele per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia – in assenza di recidive o ricadute – o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.

La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/temi/sanita-e-ricerca-scientifica/oblio-oncologico