FAQ: Sistemi di supervisione per la regolarità di prove d’esame e corsi a distanza – Garante della Privacy

FAQ: Sistemi di supervisione per la regolarità di prove d’esame e corsi a distanza - Garante della Privacy

Le università pubbliche e private e gli enti di formazione possono svolgere prove d’esame e corsi a distanza? Sono ammessi sistemi di monitoraggio dei comportamenti dei partecipanti? Possono essere raccolte le immagini di studenti e lavoratori che seguono le attività di formazione? A queste e ad altre domande rispondono le FAQ pubblicate dal Garante privacy. L’obiettivo è quello di chiarire le modalità di utilizzo dei sistemi di supervisione per la regolarità delle prove d’esame e dei corsi a distanza.

Nelle FAQ viene evidenziato che sebbene le università e gli enti di formazione siano legittimati a trattare i dati dei partecipanti a prove d’esame e corsi che si svolgono a distanza, ciò deve avvenire nei limiti del quadro normativo di settore ed esclusivamente ai fini del regolare svolgimento della prova e delle frequenza ai corsi impiegando, ad esempio, servizi di videoconferenza o piattaforme che non consentano la raccolta di dati non pertinenti come la posizione geografica o i dati biometrici dei candidati.

In caso di utilizzo di sistemi di supervisione (c.d. proctoring) spetta al titolare, quindi alle università e agli enti di formazione, adottare misure che garantiscano la conformità degli stessi alla disciplina privacy, anche nel caso in cui i sistemi e i servizi siano commercializzati da terzi.

A seconda del numero dei partecipanti o iscritti alla sessione d’esame, tipologia di corso o di prova, il titolare potrà valutare la necessità di effettuare una registrazione audio-video dell’esame (anche riprendendo il volto della persona senza estrazione di dati biometrici), individuando un congruo termine di conservazione delle registrazioni.

Non sono invece consentiti sistemi che comportano trattamenti automatizzati di dati personali per analizzare e prevedere, anche mediante algoritmi, il comportamento dei partecipanti, come ad esempio, movimenti del corpo, frequenza dei click del mouse, operazioni compiute sulla tastiera, tentativi di accesso ad altre applicazioni, attività su Internet, al fine di elaborare indici di rischio o segnali di allerta relativi a possibili comportamenti fraudolenti.

Link: https://www.gpdp.it/temi/istruzione-e-formazione/esami-e-corsi-a-distanza

Oblio oncologico, dal Garante Privacy informazioni utili per cittadini e imprese – Garante della Privacy

Oblio oncologico, dal Garante Privacy informazioni utili per cittadini e imprese - Garante della Privacy

Che cos’è il diritto all’oblio oncologico? Le banche, le assicurazioni e i datori di lavoro possono chiedere informazioni su una patologia oncologica conclusa da diversi anni? Una persona clinicamente guarita può adottare un bambino? A queste e ad altre domande rispondono le FAQ pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali. L’obiettivo è quello di prevenire le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone che sono guarite da malattie oncologiche.

Il documento oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (legge n. 193/2023) dà indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa.

Nelle FAQ viene spiegato che il compito di vigilanza sulla corretta applicazione della legge è affidato al Garante Privacy, il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Gdpr. Inoltre viene chiarito che la normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso – senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

La legge stabilisce anche particolari tutele per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia – in assenza di recidive o ricadute – o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.

La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/temi/sanita-e-ricerca-scientifica/oblio-oncologico