
La decisione è conseguente al ricorso presentato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale avverso la circolare della Regione Campania. I dipendenti presso l’ufficio legale dell’Amministrazione sono soggetti all’obbligo di attestazione della presenza in servizio, a mezzo badge, dal momento che detto sistema di rilevazione non costituirebbe, per loro, una indebita ingerenza nell’esercizio della professione forense, bensì una forma di controllo coerente rispetto al rapporto di lavoro subordinato in essere. Per il Consiglio “non vi è dubbio che l’avvocatura degli enti pubblici costituisce un’entità organica autonoma nell’ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica a salvaguardia delle prerogative di libertà nel patrocinio dell’amministrazione che si caratterizza per l’assenza di ingerenza nelle modalità di esercizio della professione, ma resta pur sempre un dato normativo ineludibile cioè l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di specie con la Regione. Ed allora, fermo restando che tutte le attività esterne presso uffici giudiziari saranno riscontrate dall’Amministrazione attraverso le autodichiarazioni che gli avvocati presenteranno a tempo debito, in occasione della loro presenza presso gli uffici comunali non vi è alcuna ragione per cui non timbrino all’ingresso ed all’uscita. Tale modalità di controllo non lede in alcun modo la libertà di patrocinio ma è la conseguenza che, seppur con la particolarità prima ricordata, sono comunque dipendenti pubblici, e come tali soggetti al controllo del datore di lavoro”.
Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/15044-sezione-iii-sentenza-58782024-impiego-pubblico–funzioni-locali–avvocati-dipendenti-regione-attestazione-presenza-in-servizio-a-mezzo-badge–circolare-regionale-62012.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni